Anche il legale rappresentante di una società di grandi dimensioni risponde penalmente del reato di omesso invio del lavoratore a visita medica obbligatoria se non prova la delega di funzioni.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 41721.2021, resa dalla VII Sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi su un reato contravvenzionale commesso in violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro, si sofferma sulla posizione di garanzia del legale rappresentante dell’impresa di grande dimensioni.

In particolare, la Suprema Corte, con la pronuncia in commento, richiamando un orientamento di legittimità già elaborato, ha enunciato il principio di diritto secondo cui in assenza di una delega di funzioni certa e specifica e comunque di documentazione attestante una suddivisione dei ruoli con riferimento a vari ambiti di gestione della sicurezza sul lavoro, il legale rappresentante della società – ancorché di grandi dimensioni –  è responsabile della violazione della normativa antinfortunistica dettata dal Testo Unico 81/2008 e successive modificazioni.

 

Il reato contestato e il giudizio di merito

All’imputato, tratto a giudizio nella qualità di legale rappresentante della società, era stato contestato il reato di cui all’art. 18 co. 1 lett. g) d.lgs. 81/2008, per aver omesso di inviare il lavoratore alla visita medica prevista dalla legge.

Il Tribunale di Gorizia assolveva il prevenuto per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa del giudicabile proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione di primo grado, deducendo, con un unico motivo di gravame, denunciando violazione di legge in riferimento alla mancata valutazione della circostanza che il legale rappresentante dell’impresa aveva delegato l’effettuazione delle visite mediche obbligatorie ad altri garanti della sicurezza.

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, tenuto conto della infondatezza della tesi difensiva che aveva sostenuto l’esistenza della delega di funzioni senza fornire nel grado di merito la relativa prova.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:

“Trattasi di principio più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte. Si è, infatti, affermato che destinatario della normativa antinfortunistica, nell’ambito di un’impresa organizzata in forma societaria, è sempre il legale rappresentante, qualora non siano individuabili soggetti diversi obbligati a garantire la sicurezza dei lavoratori (Sez. 3, n. 24478 del 23/05/2007 – dep. 21/06/2007, Lalia, Rv. 236955).

Nello stesso senso, si afferma che in tema di prevenzione infortuni, se il datore di lavoro è una persona giuridica, destinatario delle norme è il legale rappresentante dell’ente imprenditore, quale persona fisica attraverso la quale il soggetto collettivo agisce nel campo delle relazioni intersoggettive, così che la sua responsabilità penale, in assenza di valida delega, è indipendente dallo svolgimento o meno di mansioni tecniche, attesa la sua qualità di proposto alla gestione societaria (Sez. 3, n. 28358 del 04/07/2006 – dep. 08/08/2006, Sonora e altro, Rv. 234949).

Da cui l’affermazione, ribadita nella giurisprudenza di legittimità, che in tema di violazioni delle norme a prevenzione degli infortuni e sicurezza sul lavoro, sussiste la responsabilità del legale rappresentante di una società di notevoli dimensioni, in assenza di una delega di funzioni certa e specifica ed in assenza di una documentazione attestante una organizzazione del lavoro nell’ambito dell’azienda con specifica suddivisione dei ruoli in ragione della quale sia demandata ad altro soggetto in via esclusiva la predisposizione delle misure di prevenzione e il relativo controllo sulla concreta applicazione delle misure antinfortunistiche (Sez. 4, n. 39266 del 04/10/2011, Fornoni, Rv. 251440 – 01 Sez. 3, n. 17426 del 10/03/2016, Tornassi, Rv. 267026 – 01)”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA