La società non risponde dell’illecito amministrativo derivante dal reato di frode fiscale se il fatto in contestazione è stato commesso in epoca antecedente all’inserimento dei reati tributari nel catalogo dei reati presupposto.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 41582.2021, resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione, pronunciatasi su un caso di responsabilità amministrativa dell’ente dipendente da reato tributario.

In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha enunciato il principio di diritto secondo cui la mancata configurabilità del reato presupposto dell’illecito amministrativo contestato all’ente – in ragione della sua introduzione nel catalogo dei reati presupposto in epoca successiva alla commissione del fatto – impedisce il sorgere della responsabilità amministrativa della persona giuridica.

 

Il reato presupposto, l’illecito amministrativo e il doppio giudizio di merito

Nel caso di specie, alla società era contestato l’illecito amministrativo derivante dal delitto di tentata truffa aggravata ai danni dello Stato, che secondo l’ipotesi accusatoria era stato commesso nell’interesse e a vantaggio dell’ente dal rappresentante legale.

La Corte di appello di Reggio Calabria confermava la pronuncia di condanna dell’ente per l’illecito amministrativo derivante dal reato di truffa aggravata resa dal Tribunale di Locri, dichiarandone la prescrizione in favore dell’imputato.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La società, per il tramite dei difensori e procuratori speciali, proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte distrettuale, deducendo la violazione di legge con riferimento alla qualificazione del fatto come tentata truffa.

Il fatto invero, secondo la tesi difensiva, era sussumibile nel delitto di dichiarazione fraudolenta mediante artifici ex art. 3 d.lgs. 74/2000 e non nel reato presupposto contro il patrimonio, in applicazione del principio di specialità sussistente tra le fattispecie incriminatrici.

La Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata quanto all’illecito amministrativo perché il fatto non sussiste.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla trama argomentativa della pronuncia in commento:

“Posto che la condotta ritenuta sussistente dalla sentenza impugnata è sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, deve escludersi l’applicabilità della disposizione di tentata truffa, come invece ritenuto dalla Corte d’appello, in ragione del principio di specialità tra le due previsioni incriminatrici.

Invero, secondo un principio enunciato dalle Sezioni Unite, e dal quale non vi sono ragioni per dissentire, è configurabile un rapporto di specialità tra le fattispecie penali tributarie in materia di frode fiscale (artt. 2 ed 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) ed il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640, secondo comma, n. 1, cod. pen.), in quanto qualsiasi condotta fraudolenta diretta alla evasione fiscale esaurisce il proprio disvalore penale all’interno del quadro delineato dalla normativa speciale, salvo che dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all’evasione fiscale, quale l’ottenimento di pubbliche erogazioni (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Rv. 248865- 01).

Non essendo configurabile il reato di tentata truffa, bensì quello di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, deve escludersi che, nella specie, ricorra un reato idoneo, secondo la disciplina vigente all’epoca del fatto, ossia nel 2009, a costituire presupposto per la responsabilità amministrativa a norma del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Invero, a norma dell’art. 2 d.lgs. n. 231 del 2001, l’ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Ora, la responsabilità dell’ente per un fatto costituente reato a norma dell’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 è stata prevista solo in epoca di molto successiva al fatto in contestazione, e precisamente per effetto dell’art. 39, comma 2, d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA