E’ da annullare la sentenza di condanna per il reato di omessa dichiarazione se agli atti del fascicolo processuale non risulta acquisito l’avviso di accertamento contenente i criteri utilizzati per la determinazione dell’imposta evasa.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 423167.2021, resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi su un caso di omessa dichiarazione, ha censurato la decisione dei giudice di merito che avevano ritenuto raggiunta la prova della responsabilità penale dell’imputato malgrado la mancata acquisizione agli atti del fascicolo per il dibattimento dell’avviso di accertamento elevato nei confronti dell’imputato.

Sostanzialmente, per quanto si può dedurre dalla disamina della sentenza in commento, la prova del reato tributario era stata ritenuta raggiunta nel doppio grado di merito, sulla scorta della mera comunicazione della notizia di reato nei confronti dell’imputato pervenuta dall’Agenzia delle Entrate.

Il reato contestato e il doppio giudizio di merito.

La Corte di appello di Bologna confermava la sentenza di condanna dell’imputato inflitta dal locale Tribunale tratto a giudizio per il delitto di omessa dichiarazione.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto.

La difesa del prevenuto proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte territoriale, deducendo, vizio di legge e di motivazione, quest’ultima inficiata dal travisamento della prova (inesistente) in ordine ai criteri utilizzati nell’avviso di accertamento per la determinazione dell’imposta evasa, peraltro mai notificato all’imputato.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso annullando con rinvio la sentenza resa dalla Corte distrettuale.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:

“Ciò posto, considerata la natura del vizio di travisamento della prova dedotto, il Collegio ha fatto doverosamente accesso agli atti del procedimento verificando che, come allegato dal ricorrente, in atti non è presente l’avviso di accertamento contenente i criteri utilizzati dall’amministrazione finanziaria per quantificare l’imponibile, l’imposta evasa ed il conseguente superamento della soglia di punibilità prevista dalla fattispecie incriminatrice.

Entrambi i giudici di merito, infatti, si sono limitati a prendere atto dell’imposta evasa quale meramente indicata nella denuncia di reato sulla base di un avviso di accertamento che non risulta essere stato acquisito al fascicolo processuale.

Ne deriva, dunque, che la Corte territoriale, nonostante la specifica doglianza proposta con il gravame, ha illogicamente confermato l’affermazione di responsabilità effettuata in primo grado senza effettuare quell’autonoma valutazione sulla sussistenza dell’imposta evasa, e del suo ammontare, richiesta dalla norma incriminatrice.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA