I componenti del consiglio direttivo dell’associazione che ha commissionato la realizzazione di un’opera sono gravati dall’obbligo di assicurarne la manutenzione a tutela della sicurezza e incolumità dei terzi.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 42107.2021, resa dalla IV Sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi su un caso di cooperazione in omicidio colposo, si sofferma sul delicato tema della individuazione delle posizioni di garanzia nei reati colposi di evento (lesioni od omicidio colposo).

In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha enunciato il principio di diritto secondo il quale la titolarità della posizione di garanzia può derivare non solo da investitura formale, ma anche dall’esercizio di fatto delle funzioni tipiche, purché il garante, anche con comportamenti concludenti, prenda in carico il bene protetto, con conseguente dovere di gestione dei rischi specifici ad esso inerenti.

Il reato contestato e il doppio giudizio di merito

Nel caso di specie la vittima del reato perdeva la vita perché colpita alla testa da una trave crollata da un manufatto in legno – realizzato su commissione di un’associazione.

Nel caso di specie agli imputati, tratti a giudizio nelle rispettive qualità di presidente e di componenti del consiglio direttivo dell’associazione che aveva commissionato l’opera, era stata contestata la cooperazione nel delitto di omicidio colposo (ex artt. 113 e 589 c.p.), per avere omesso di provvedere alla manutenzione del manufatto, in violazione sia degli specifici obblighi previsti dal manuale d’uso e manutenzione, sia delle ordinarie regole di diligenza, prudenza e perizia poste a tutela dell’incolumità dei terzi.

La Corte di appello di Brescia, riformava parzialmente la sentenza del locale Tribunale limitatamente al trattamento sanzionatorio, confermandola in punto di penale responsabilità.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa di uno dei giudicabili proponeva ricorso per cassazione contro la decisione della Corte distrettuale.

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:

“Così come ha affermato che la circostanza che i soggetti che hanno ricoperto la carica di Sindaco del comune di Cevo fossero stati informati del progressivo degrado della Croce non può valere a elidere la responsabilità dei membri del Consiglio direttivo per la mancata attivazione dei controlli sullo stato di conservazione del legno e sui conseguenti necessari adempimenti di manutenzione che gravavamo sull’associazione e che avrebbero impedito il verificarsi dell’evento mortale. […]

La Corte in definitiva, con un percorso argomentativo logico e coerente, ha applicato correttamente i principi più volte ribaditi da questa Corte in base a quali in tema di reati omissivi colposi, la posizione di garanzia può essere generata non solo da investitura formale, ma anche dall’esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante purché l’agente assuma la gestione dello specifico rischio mediante un comportamento concludente, consistente nella presa in carico del bene protetto ( Sez. 4 – , n. 37224 del 05/06/2019 Ud. (dep. 06/09/2019) Rv. 277629 — 01).

Inoltre ai fini del giudizio di imputazione causale dell’evento, il giudice ha sviluppato un ragionamento esplicativo che si confronta adeguatamente con le particolarità del caso concreto, chiarendo che cosa sarebbe accaduto se fosse stato posto in essere il comportamento richiesto dallo statuto dell’associazione che aveva come scopo primario la manutenzione oltre che la promozione del monumento oltre che dalle norme di ordinaria prudenza diligenza e perizia (cfr. Sez. 4, n. 21028 del 4/5/2011, Signore/li e altro, Rv. 250325)”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA