Integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale la distrazione del bene oggetto del contratto di leasing ad opera dell’amministratore di fatto.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 42951.2021, resa dalla VII Sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi su un caso di bancarotta fraudolenta patrimoniale, si sofferma sulla distrazione di beni in leasing come condotta idonea alla consumazione del delitto fallimentare.

In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza in commento, dando continuità a principi già noti nella giurisprudenza di legittimità, ha enunciato il principio di diritto secondo cui la distrazione di beni oggetto di contratto di leasing, anche se risolto dopo la dichiarazione di fallimento, integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto la perdita del valore del bene e l’onere economico derivante dall’inadempimento dell’obbligo di restituzione previsto dal contratto, determinano un pregiudizio per la massa fallimentare.

 

Il reato contestato e il giudizio di merito

La Corte di appello di Brescia confermava la condanna inflitta con la sentenza di primo grado per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e documentale, commessi nella sua qualità di amministratore di fatto della fallita.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa del prevenuto proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte territoriale.

La Suprema Corte  ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:

“I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante una lettura alternativa del compendio probatorio rispetto a quella formulata dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, chiarendo che la distrazione dei beni in leasing integra la bancarotta patrimoniale, in quanto la massa fallimentare è comunque gravata dell’ulteriore onere economico scaturente dall’inadempimento dell’obbligo di restituzione (in tal senso, ex multis, Sez. 5, n. 15403 del 13/02/2020, Rv. 279212: Integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale la sottrazione o dissipazione di un bene pervenuto alla società fallita a seguito di contratto di “leasing”, anche se risolto dopo la dichiarazione di fallimento, in quanto la perdita del valore del bene, suscettibile di riscatto, e l’onere economico derivante dall’inadempimento dell’obbligo di restituzione verso il concedente determina un pregiudizio per la massa fallimentare), e che l’acquisto del pellets è stato effettuato dall’imputato in qualità di amministratore di fatto della società”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA