Il dolo specifico del delitto di bancarotta fraudolenta documentale non può ritenersi provato solo sulla base della ritenuta inattendibile giustificazione addotta dall’amministratore per la mancata consegna delle scritture contabili alla curatela fallimentare.

Si segnala ai lettori del sito la sentenza numero 2036/2022, resa dalla I Sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi su un caso di bancarotta fraudolenta documentale specifica, si sofferma sul tema elemento psicologico del reato fallimentare.

In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha espresso il principio di diritto secondo il quale la prova della colpevolezza dell’amministratore  che fornisce al curatore fallimentare spiegazioni ritenute inattendibili dal giudice di merito circa mancata consegna dei libri contabili, non costituisce di per sé  motivazione sufficiente a ritenere integrato il dolo specifico richiesto dalla fattispecie, consistente nel fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di arrecare danno ai creditori.

 

Il reato contestato, il giudizio di merito e il giudizio di rinvio.

Nel caso di specie all’imputato, tratto  a giudizio nella qualità di amministratore di diritto della fallita, era stato contestato, in concorso con l’amministratore di fatto, il delitto di bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216 n. 2) legge fallimentare.

La Corte di Cassazione annullava con rinvio la sentenza con la quale la Corte di appello di Perugia aveva condannato il prevenuto per il reato ascrittogli, per difetto di motivazione in ordine all’elemento soggettivo della fattispecie.

La Corte territoriale, in funzione di Giudice del rinvio, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riduceva la pena inflitta e confermava nel resto la pronuncia impugnata.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto.

La difesa del giudicabile proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta decisione.

La Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:

“Quanto all’elemento soggettivo – che la fattispecie ascritta richiede essere caratterizzato dallo “scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori” – la Corte di appello di Perugia l’ha ritenuto sussistente in ragione del carattere fraudolento – per la inverosimiglianza dell’assunto secondo il quale le scritture erano state consegnate ad un terzo, interessato all’acquisto della società – della condotta di occultamento delle scritture.

Ora, se pur è stato motivato il giudizio di non attendibilità della giustificazione data dall’imputato al curatore circa le ragioni della sparizione della contabilità, pur tuttavia nemmeno il giudice del rinvio ha indicato alcun elemento positivamente significativo, anche in via indiziaria, del fatto che la condotta di sottrazione della contabilità fosse stata sorretta dalla volontà dell’imputato di recare a sé un vantaggio ovvero ad altri un pregiudizio.

Dunque, se il primo giudice di appello aveva fondato l’accertamento del dolo specifico richiesto dalla norma nel carattere fittizio della posizione di amministratore della società assunta dal [omissis], dato evidentemente inidoneo a dar ragione dell’animus che aveva determinato la condotta di sottrazione della contabilità in epoca prossima al fallimento, il giudice del rinvio ha, invece, valorizzato il carattere fittizio della spiegazione data dall’imputato al curatore, dato che, però, da solo, è insufficiente a rivelare l’atteggiamento psichico dell’imputato.

Con particolare riguardo, dunque, all’elemento soggettivo del reato i giudizi di merito non sono riusciti ad andare oltre alla valorizzazione indiziaria, da una parte, della volontà dell’imputato all’atto di assumere la carica, solo formale, di amministratore e, dall’altra, della falsità della spiegazione data al curatore, dati insufficienti a provare il particolare animus richiesto dalla norma”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA