Il reato di inosservanza dell’obbligo di deposito delle scritture contabili punito dall’art. 220 legge fallimentare è assorbito nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta o sottrazione della contabilità.

Si segnala ai lettori del sito la sentenza numero 118/2022, resa dalla V Sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi in tema di reati fallimentari, si sofferma sulla distinzione tra il reato di bancarotta fraudolenta documentale e il delitto di inosservanza dell’obblighi del fallito ex art. 220 legge fallimentare e sulla applicabilità o meno del principio di assorbimento tra le due diverse fattispecie di reato

In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha enunciato il principio di diritto secondo cui il delitto di inosservanza da parte del fallito dell’obbligo di deposito delle scritture contabili previsto dall’art. 220 in relazione all’art. 16 n. 3) Legge fallimentare, va ritenuto assorbito – al pari della bancarotta semplice documentale – nella più grave fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta o sottrazione della contabilità, laddove le condotte incriminate abbiano ad oggetto i medesimi documenti contabili.  

I reati contestati e il doppio giudizio di merito

Nel caso di specie, all’imputato, tratto a giudizio nella qualità di legale rappresentante della società fallita, erano stati contestati il delitto di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione delle scritture contabili e quello di bancarotta semplice patrimoniale.

La Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado in punto di determinazione della durata delle pene accessorie, confermava la condanna inflitta al prevenuto per i reati a lui ascritti.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa del giudicabile proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte territoriale.

La Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 217 l.f., con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla trama argomentativa della pronuncia in commento riferiti ai rapporti tra la bancarotta fraudolenta documentale ed il meno grave reato punito dall’art. 220 L.F:

“Si è in proposito affermato che la violazione dell’obbligo di deposito delle scritture contabili costituisce fatto lesivo della disponibilità, in capo agli organi del fallimento, degli strumenti documentali necessari per la ricostruzione delle vicende patrimoniali della fallita ed in tal senso la fattispecie presenta indubbia omogeneità strutturale e funzionale con quella di bancarotta fraudolenta documentale commessa mediante sottrazione della contabilità, nella quale è, pertanto) assorbita (Sez. 5, n. 2809 del 12/11/2014, clep. 2015, Rv. 262589).

In senso conforme si è più recentemente ribadito che il reato previsto dagli artt.16, n. 3 e 220 legge fall., relativo all’inosservanza dell’obbligo di deposito delle scritture contabili, nonché il delitto di bancarotta documentale semplice, devono ritenersi assorbiti dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta delle scritture contabili, qualora i fatti addebitati abbiano ad oggetto le medesime scritture contabili, in quanto, a fronte dell’omogeneità della struttura e dell’interesse sotteso alle predette figure di reato, prevale la fattispecie più grave, connotata dall’elemento specializzante del dolo specifico. (Sez. 5, Sentenza n. 16744 del 13/02/2018 Ud. (dep. 16/04/2018 ) Rv. 272684. (Sez. 5, n. 49789 del 25 giugno 2013, Rv. 257829; Sez. 5, n. 14846 del 28 febbraio 2017, Rv. 270022).  […]

Tramite la predetta ricostruzione in fatto – in sostanza non contestata dalla difesa – si è data la necessaria dimostrazione dell’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o distruzione dei documenti contabili, che, come noto, è costituito dal dolo specifico di danneggiare il ceto creditorio o di procurare ingiusto profitto a sé o ad altri, Ex multis Sez. 5 , Sentenza n. 33114 del 08/10/2020 Ud. (dep. 25/11/2020) Rv. 279838.

La condotta ascritta all’imputato e giudicata provata nella fase di merito è stata esattamente ricondotta al più grave delitto di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o distruzione delle scritture e non quello ex art 220 LF in relazione all’art. 16. Nr. 3 LF, in virtù dell’elemento psicologico, che, come si è già annotato, costituisce l’elemento specializzante della fattispecie più grave, considerato che lo stesso ricorrente non contesta, anzi sembra farne centrale assunto difensivo, che le scritture contabili cui si è riferita la sentenza fossero le medesime di quelle in tesi difensiva presenti in Via (OMISSIS)”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA