È inammissibile per tardività il ricorso per cassazione contro l’ordinanza che ha rigettato il riesame depositato presso la cancelleria di un ufficio giudiziario diverso da quello che ha emesso il provvedimento se l’impugnazione perviene al Tribunale territorialmente competente oltre il termine di quindici giorni.

Si segnala ai lettori del sito la sentenza numero 2873.2022, resa dalla II Sezione penale della Corte di Cassazione, pronunciatasi in merito alla disciplina dei termini e del luogo di proposizione dei mezzi di impugnazione in materia di misure cautelari reali con le quali con sempre maggiore frequenza viene sequestrato il profitto del reato tributario in forma diretta (sul patrimonio della società) e per equivalente sul patrimonio della persona sottoposta ad indagini.

In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha ritenuto di dare continuità al principio già affermato in precedente arresti giurisprudenziali, secondo il quale ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale del riesame o del Giudice che ha emesso la misura cautelare reale, deve essere presentato entro il prescritto termine di quindici giorni presso la cancelleria del Tribunale o del Giudice che ha emesso la decisione.

Ne deriva che, laddove il difensore del ricorrente depositi l’atto di impugnazione in altro ufficio giudiziario (verosimilmente presso l’ufficio preposto nel Tribunale ove svolge stabilmente l’attività professionale),rimane a carico del legale medesimo il rischio che il ricorso sia dichiarato inammissibile per tardività della ricezione dell’atto da parte del giudice competente a conoscere dell’impugnazione, dovendosi escludere che in capo alla cancelleria incomba l’obbligo di trasmettere gli atti al giudice competente per territorio entro i termini stabiliti dal codice di rito per il deposito dell’atto.

Il sequestro probatorio e il giudizio di merito

Il Tribunale di Ancona confermava il provvedimento di sequestro probatorio disposto dalla Procura della Repubblica in sede nei confronti dell’indagato, rigettando l’istanza di riesame proposta dal terzo interessato.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

Il difensore del terzo interessato proponeva ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza.

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:

“Va, in primo luogo, rilevato che il ricorso risulta proposto oltre i termini di legge.

Il provvedimento in questione è stato notificato in data 22 marzo 2021 al difensore di fiducia del ricorrente il quale ha proposto ricorso per cassazione con atto depositato in data 31/03/2021 presso la cancelleria del Tribunale di Napoli il 31/03/2021.

L’impugnazione de qua è pervenuta presso il Tribunale di Ancona (giudice che ha emesso il provvedimento impugnato) solo in data 22/4/2021, oltre il termine di quindici giorni (nella specie, in scadenza il 06/04/2021) previsto dall’art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. per le decisioni adottate in camera di consiglio, termine che inizia a decorrere dal momento della comunicazione o notificazione dell’avviso di deposito dell’ordinanza (Sez. U, n. 2 del 20/04/1994, Rv. 197701), ciò, in quanto il termine di dieci giorni previsto dall’art. 311, comma 1, cod. proc. pen. si riferisce esclusivamente alla materia delle misure cautelari personali e non viene richiamato dal successivo art. 325 cod. proc. pen., il quale fa riferimento solo ai commi 3 e 4 dell’art. 311 cod. proc. pen. (cfr., Sez. 2, n. 49966 del 15/09/2015, Rv. 265559; Sez. 3, n. 13737 del 15/11/2018, dep. 2019, Rv. 275190).

Fermo quanto precede, nella fattispecie non è possibile ritenere osservato il predetto termine con il suo avvenuto deposito presso la cancelleria di altro giudice ed il suo successivo pervenimento tardivo (ossia oltre il quindicesimo giorno) presso l’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato, atteso l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità che, nel suo più alto consesso (Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167), ha riconosciuto che, in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall’art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l’ordinanza.

Si pone, infatti, a carico del ricorrente il rischio che l’impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l’obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l’atto perviene all’ufficio competente a riceverlo”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA