Dichiarazione fraudolenta e sequestro preventivo: il fumus commissi delicti non può ritenersi sussistente sulla sola base degli indizi di reato ricavabili dalle informative di Polizia giudiziaria.
Si segnala ai lettori del sito la recente sentenza numero 3130.2022, resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi in materia cautelare reale, si sofferma sulla consistenza che deve avere il presupposto del fumus commissi delicti del reato in provvisoria contestazione del quale deve essere indicata adeguata motivazione nel decreto di sequestro preventivo.
In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha enunciato il principio di diritto secondo cui è viziato da motivazione apparente e deve essere quindi annullato il provvedimento di applicazione del sequestro preventivo che ritenga sussistente il fumus commissi delicti in ordine al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, sulla sola base degli elementi indiziari riportati nelle informative di Polizia giudiziaria, dalle quali si desumerebbe la fittizietà delle fatture, nonché dell’ulteriore indizio secondo cui, nell’immediatezza dell’accredito delle somme corrispondenti agli importi fatturati non sono seguiti contestuali prelievi di denaro di identico importo.
Il reato in provvisoria contestazione e la fase cautelare reale di merito
Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Reggio Emilia emetteva decreto di sequestro preventivo con il quale sottoponeva a vincolo ablatorio i beni immobili e mobili nonché le somme di denaro esistenti sui conti correnti intestati o comunque nella disponibilità degli indagati, in ordine al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti loro provvisoriamente ascritto.
Il Tribunale del riesame di Reggio Emilia, adito dai prevenuti, in parziale riforma del provvedimento cautelare genetico, disponeva la restituzione di parte dei beni e del denaro sequestrato ad uno dei giudicabili.
Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto
Gli indagati, per il tramite dei rispettivi difensori, proponevano ricorso per cassazione avverso l’ordinanza resa dal Tribunale della libertà.
La Suprema Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro preventivo del Tribunale di Reggio Emilia, ordinando, per l’effetto,la restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto sottoposti ad indagine penale.
Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:
“Il provvedimento del Gup è supportato da una motivazione apparente in ordine alla verifica del fumus delle fattispecie ipotizzate a carico dei ricorrenti, tale essendo l’asserzione, non meglio esplicitata, per cui la fittizietà delle fatture esposte nelle dichiarazioni fiscali sarebbe desunta da elementi indiziari riportati in informative di polizia giudiziaria citate dal Pubblico Ministero; senza che possa adeguatamente integrare e quindi far superare il predetto giudizio sul ragionamento indiziario seguito, la sola aggiunta per cui, alla luce di un’ulteriore annotazione di polizia giudiziaria del 15 ottobre, l’insussistenza delle operazioni sottostanti alla emissione delle contestate fatture sarebbe ulteriormente comprovata dal dato per cui ” nella stragrande maggioranza dei casi nell’immediatezza dell’accredito delle somme corrispondenti agli importi fatturati, (…) seguono contestuali prelievi di denaro ( …) di identico importo …”.
Tanto, peraltro, a fronte di una richiesta di misura cautelare fondata sul mero rinvio agli atti di polizia giudiziaria e come tale ancor più asettica quanto alla illustrazione delle ragioni supportanti il fumus dei reati ipotizzati oltre che a fronte di articolate argomentazioni difensive, volte a contestare la ricostruzione di accusa, rimaste del tutto prive di ogni valutazione. Cosicché il tribunale avrebbe dovuto rilevare la totale carenza di motivazione invece di procedere, come fatto, alla elaborazione di una sostanzialmente nuova motivazione, comprensiva di valutazioni inerenti le censure difensive”.
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA