L’imprenditore che distrae beni dal patrimonio sociale può evitare la condanna per bancarotta solo se lo reintegra prima della sentenza di fallimento

Si segnala ai lettori del sito l’interessante sentenza numero 334.2022, resa dalla V Sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi su un caso di bancarotta fraudolenta distrattiva si sofferma sull’istituto della bancarotta riparata delineandone il perimetro applicativo.

In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza in commento, richiamando l’orientamento dominante della giurisprudenza di legittimità sedimentato intorno al punto di diritto, ha enunciato il principio secondo il quale, la reintegrazione del patrimonio sociale depauperato dalla condotta distrattiva, per poter escludere la sussistenza del reato fallimentare e quindi l’affermazione della penale responsabilità dell’imprenditore, deve avvenire prima della sentenza di fallimento.

 

I reati contestati ed il doppio grado di merito.

Nel caso di specie all’imputato erano stati contestati più fatti di bancarotta e, per quanto qui di interesse, la bancarotta fraudolenta patrimoniale per aver alienato un’autovettura intestata alla società poi fallita ad altra persona giuridica riferibile allo stesso imputato.

Dalla lettura della sentenza si ricava che nei gradi di merito la difesa non aveva fornito la prova del versamento nelle casse sociali del prezzo di vendita dell’auto tale da poter compensare la perdita di parte della garanzia in favore dei creditori sociali.

La condanna inflitta dal Tribunale di Teramo per l’imputazione di bancarotta distrattiva veniva confermata dalla Corte di appello dell’Aquila.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità ed il principio di diritto.

Il prevenuto interponeva ricorso per cassazione lamentando vizio di motivazione del capo della sentenza impugnata che aveva denegato l’avvenuta reintegrazione del patrimonio della fallita.

La Suprema Corte ha  annullato la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie rigettando il ricorso nel reato.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento che contengono chiari passaggi logico – giuridici che disegnano i confini della bancarotta riparata:

“Per quanto concerne, poi, la configurabilità nella fattispecie della bancarotta riparata si osserva che del pari risulta immune da censure la valutazione della Corte territoriale con la quale il ricorrente non si confronta, secondo cui le rimesse che il ricorrente avrebbe fatto a favore della società, peraltro non esattamente provate, sono comunque antecedenti al fatto di distrazione, sicchè non può ritenersi integrata la fattispecie in questione.

Ed invero la bancarotta cosiddetta “riparata” si configura, determinando l’insussistenza dell’elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un’attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell’impresa, prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori, sicchè è onere dell’amministratore, che si è reso responsabile di atti di distrazione e sul quale grava una posizione di garanzia rispetto al patrimonio sociale, provare l’esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti e gli atti distrattivi precedentemente perpetrati (Sez. 5, n. 57759 del 24/11/2017, Rv. 271922).

 Tale prova risulta assolutamente carente nella fattispecie in esame, non avendo l’imputato dimostrato la corrispondenza tra i versamenti compiuti e l’attività distrattiva, ma ancor più, a monte, risulta preclusa l’operatività della fattispecie della cd. “bancarotta riparata” per l’insussistenza di un presupposto essenziale di essa, ossia la precedenza dell’atto distrattivo rispetto all’attività di segno contrario, che annulli la sottrazione e reintegri il patrimonio dell’impresa, prima della dichiarazione di fallimento o del decreto che ammette il concordato preventivo, evitando che il pericolo per la garanzia dei creditori acquisisca effettiva concretezza.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA