Il dolo dell’extraneus nella bancarotta distrattiva non richiede la conoscenza dello stato di dissesto della società da parte dell’autore del reato

Si segnala ai lettori del sito la recente sentenza numero 4872.2022, con la quale la Suprema Corte – Sezione V Penale, chiamata allo scrutinio di legittimità su una ipotesi di bancarotta fraudolenta per distrazione, ha affrontato il tema giuridico del concorso dell’extraneus nel reato proprio contestato all’amministratore di diritto con particolare riferimento alla prova del dolo necessario ad integrare l’ipotesi del reato fallimentare previsto e punito dall’art. 216 L.F..

 

L’imputazione ed il doppio grado di merito.

Nel caso di specie all’imputato era stato contestato il concorso nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, per aver acquistato dal coimputato socio accomandatario e amministratore unico di una s.a.s. fallita la quota pari al 33% del capitale sociale, detenuta dall’accomandatario medesimo, ad un prezzo corrispondente al valore nominale (euro 3.333,33) peraltro mai versato, di molto inferiore al valore reale della quota sociale che secondo l’ipotesi accusatoria pari ad euro 300.000,00, con correlativo depauperamento del patrimonio sociale.

La Corte di appello di Firenze confermava la penale responsabilità dell’imputato affermata dal Tribunale di Livorno riducendo la pena inflitta in primo grado.

 

La decisione della Cassazione ed il principio di diritto.

La Suprema Corte investita dal ricorso dell’imputato ha rigettato il ricorso.

Di seguito si riportano i più significativi passaggi estratti dal tessuto motivazionale della sentenza in commento afferenti il tema della concorso dell’extraneus nella bancarotta fraudolenta con particolare riferimento all’elemento psicologico del reato:

Contrariamente a quanto dedotto dall’imputato la conoscenza dello stato di dissesto dell’impresa da parte dell’extraneus che concorra nel compimento di operazioni distrattive non è necessaria al fine di integrare il dolo del delitto di bancarotta.

In tal senso è orientata la prevalente, più recente e ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, che afferma come in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente ” extraneus” nel reato proprio dell’amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell’intraneus”, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019 Rv. 278156; Sez. 5, n. 38731 del 17/05/2017, Rv. 271123; Sez. 5, n. 12414 del 26/01/2016 Rv. 267059).

Nel perimetro di tali principi, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto sussistente l’elemento psicologico del reato contestato al [omissis].

 

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA