Le Sezioni unite penali riconoscono la opponibilità al sequestro ed alla confisca penale per equivalente dei limiti civilistici previsti dall’art. 545 cod. proc. civ..

Si segnala ai lettori del sito che la Suprema Corte, nella sua composizione più autorevole, decidendo sul seguente quesito di diritto: «se i limiti di pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, nonché quelle dovute a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione, o di assegno di quiescenza, previsti dall’art.545 cod. proc. civ., si applicano alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato» con un comunicato provvisorio ha reso conoscibile il contenuto della decisione con la quale ha  ritenuto di dare prevalenza all’orientamento maggiormente favorevole agli interessi patrimoniali dell’imputato (ovvero indagato nella fase precedente al rinvio a giudizio) secondo il quale l’esecuzione del provvedimento ablatorio deve comunque rispettare i limiti previsti dall’art. 545 c.p.c..

In attesa di poter leggere la motivazione della sentenza delle Sezioni unite penali, quello che ad oggi è possibile osservare è che tra le due opposte interpretazioni richiamate nella ordinanza di rimessione numero 38068/2021, il Supremo Consesso ha privilegiato l’interpretazione richiamata nel predetto provvedimento secondo la quale: “deve riconoscersi valore di regola generale dell’ordinamento processuale al divieto di sequestro e pignoramento di trattamenti retributivi, pensionistici ed assistenziali in misura eccedente un quinto del loro importo al netto delle ritenute, stante la riconducibilità dei predetti trattamenti – nella residua misura dei quattro quinti del loro importo netto – nell’area dei diritti inalienabili della persona, tutelati dall’art. 2 della Costituzione (Sez. 2, n. 15795 del 10/02/2015, Rv. 263234 – 01; nello stesso senso Sez. 6, n. 8822 del 08/01/2020, Rv. 278560 – 01, secondo cui, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, non possono essere vincolati emolumenti retributivi o pensionistici che siano stati accreditati su conto bancario o postale, se non per gli importi eccedenti il triplo della pensione sociale, quale limite generale stabilito in materia di pignorabilità dall’art. 545 cod. proc. civ. senza che possa ostarvi la confusione di tali somme con il restante patrimonio mobiliare del soggetto, quando sia attestata la causale dei versamenti, in senso conforme, Sez. 3, n. 14606 del 14/03/2019, Rv. 275386 – 01; ancor più recentemente, Sez. 3, n. 10772 dell’11/02/2021, n.m., ha ribadito l’applicazione dell’art. 545 cod. proc. civ., al sequestro preventivo).

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA