La costituzione del fondo patrimoniale non impedisce l’esecuzione del sequestro per equivalente del profitto del reato tributario sull’immobile dell’indagato.

Si segnala ai lettori del sito la sentenza numero 6765.2022 – depositata il 25 febbraio 2022, resa dalla III Sezione penale della Suprema Corte, che decidendo in sede cautelare reale su un ricorso per cassazione interposto ex art. 325 c.p.p., ha escluso la possibilità di opporre alla esecuzione del provvedimento di sequestro la costituzione di un fondo patrimoniale sui beni dell’indagato il cui unico immobile era stato colpito dalla misura cautelare reale prodromica alla eventuale confisca.

 

Le fasi del merito cautelare

Il Tribunale di Livorno in funzione del giudice della cautela reale  rigettava la richiesta di riesame, proposta nell’interesse dell’indagato, amministratore della società, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale in relazione ai reati di cui agli artt. 2, 5, comma 1-bis, 8, 11 del d.lgs 74/2000.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto.

La difesa dell’indagato proponeva ricorso per cassazione avverso la pronuncia resa dal Tribunale per il riesame articolando plurimi motivi di impugnazione, convergenti nel denunciare la illegittimità della esecuzione del provvedimento ablatorio sull’unico immobile dell’amministratore del società provvisoriamente incolpato.

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Di seguito si riporta il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia in commento:

Va ribadito il consolidato principio – dì cui ha fatto corretta applicazione il Tribunale – secondo cui, in materia di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni dell’amministratore, nel caso di incapienza dei beni della società rispetto al debito maturato, non presupponendo alcuna forma di responsabilità civile, può avere ad oggetto anche beni inclusi nel fondo patrimoniale familiare, in quanto su di essi grava un mero vincolo di destinazione che non ne esclude la disponibilità da parte del proprietario che ve li ha conferiti.

Si è osservato, in particolare, che i beni costituenti il fondo patrimoniale possono essere aggrediti dal sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, gravando sui medesimi un mero vincolo di destinazione che non attiene alla titolarità del diritto di proprietà, e quindi, al tema dell’appartenenza del bene a persona estranea al reato sicché i beni costituenti il fondo patrimoniale rimangono nella disponibilità del proprietario o dei rispettivi proprietari e possono essere sottoposti a sequestro e a confisca in conseguenza dei reati ascritti ad uno dei conferenti (Sez. 3 n. 23621 del 17/07/2020, Rv. 279824 – 01; Sez. 3,n.40362 del 06/07/2016, Rv. 268586 – 01, Sez. 3, n. 40364 del 19/09/2012, Rv.253681 – 01, Sez. 3, n. 1709 del 25/10/2012, dep. 2013, non mass.).

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA