La prescrizione del reato tributario di occultamento delle scritture contabili inizia a decorrere dalla conclusione della verifica compiuta dalla Guardia di Finanza.

Si segnala ai lettori del sito la sentenza numero 8316/2022 – depositata il 10.03.2022, resa dalla Corte di Cassazione, Sezione terza penale, che, pronunciatasi su una incolpazione di occultamento delle scritture contabili, si è soffermata sul tema della individuazione del giorno di inizio del decorso del termine della prescrizione onde verificare se nel corso del giudizio penale si sia maturata o meno la causa di estinzione del reato, anche in relazione alle questioni intertemporali connesse alla nota riforma dell’art. 17, comma 1 bis, d.lgs 74/2000, intervenuta a far data dal 17 settembre 2011.

La pronuncia in commento, rispondendo alle doglianze contenute con l’impugnazione di legittimità, con la quale era stato denunciato il vizio di legge della sentenza di appello che non aveva dichiarato la prescrizione (che la difesa assumeva essersi maturata prima della pronuncia della sentenza di secondo grado), nel rigettare il ricorso per cassazione, ha statuito il principio di diritto secondo il quale la condotta di occultamento declina il  reato previsto e punito dall’art.10 d.lgs. 74/2000 come permanente, di tal ché, il dies a quo della prescrizione, non può che coincidere con la conclusione dell’attività di verifica dei militari della G.D.F.  

 

I reati contestati ed il doppio grado di merito.

Nel caso di specie, secondo quanto è dato ricavare dalla lettura della sentenza in commento, il Tribunale di Napoli aveva affermato la penale responsabilità dei due imputati tratti a giudizio per rispondere del reato previsto e punito dall’art. 10 d.lgs 74/2000 nella rispettive qualità di amministratore e di liquidatore della medesima società di capitali.

La Corte di appello di Napoli assolveva uno degli imputati e confermava la penale responsabilità del secondo.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto.

La difesa del giudicabile proponeva ricorso per cassazione contro la decisione della Corte territoriale articolando un unico motivo di ricorso, contestando l’omessa declaratoria di intervenuta prescrizione da parte della Corte di appello di Napoli.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso

Di seguito si riportano i passaggi più significativo tratto dalla trama argomentativa della pronuncia in commento:

Più coerente con la concordemente accolta natura permanente del reato è, invece, affermare che il momento iniziale della permanenza è, appunto, quello in cui la documentazione non viene rammostrata a chi legittimamente la richieda, rimanendo, pertanto, essa occultata, ma che la flagranza del reato sussiste fintanto che, essendo in corso l’attività di accertamento fiscale, la documentazione potrebbe essere ancora utilmente consegnata ai verificatori.

Sulla base di tale preferibile ricostruzione della ipotesi criminosa, la permanenza del reato cessa, conseguentemente, solo con la conclusione della attività di verifica, senza che la documentazione sia stata rimossa dalla sua condizione di occultamento.

Così ricostruita, in linea astratta, la ontologia del delitto in questione, è agevole dare una soluzione alla presente controversia in termini di infondatezza del ricorso.

Infatti, è lo stesso ricorrente che, pur avendo collocato, non senza una qualche difficoltà dimostrativa (dovuta ad una certa confusione riscontrabile nella cronologia delle diverse operazioni compiute) alla data del 14 aprile 2011 l’inizio delle operazioni di verifica fiscale presso la [omissis], cioè presso la società della quale il [omissis] era il liquidatore a decorrere dal 27 dicembre2007, ha tuttavia concordato nel senso che il completamento di tali attività è da fissare al 23 gennaio 2012.

 

Ora se, per come dianzi illustrato, il momento conclusivo della perdurante condotta delittuosa del [omissis] è da ancorare al completamento delle attività di verifica fiscale, cioè al 23 gennaio 2012, non solo si può convenire con la Corte di Napoli nell’indicare in tale data il dies a quo del termine prescrizionale (sulla decorrenza del termine prescrizionale dei reati permanenti dal momento della cessazione della permanenza, per tutte: Corte di cassazione, Sezione II penale, 18 novembre 2019, n. 46692), ma deve anche rilevarsi che alla fattispecie può applicarsi la versione dell’art. 17 del dlgs n. 74 del 2000 entrata in vigore il 17 settembre 2011,  cioè quella vigente alla data della definitiva consumazione del reato in questione (sull’applicazione della legge vigente al momento della cessazione della permanenza – ove la commissione del reato abbia attraversato i periodi divigenza di diverse normative succedutesi nel tempo – anche se si tratti di lex durior, cfr. con specifico riferimento proprio al successivo deteriore regime della prescrizione: Corte di cassazione, Sezione III penale, 29 ottobre 2015,n. 43597).

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA