E’ da annullare la sentenza di merito che ritiene impropriamente operante la delega di funzioni del datore di lavoro imputato per la mancata predisposizione del DVR di prevenzione per Covid -19

Si segnala ai lettori del sito la sentenza numero 9028.2022 – depositata il 17.03.2022, resa dalla terza sezione penale della Suprema corte che, pronunciatasi in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, con una interessante pronuncia affronta il tema del trasferimento della posizione di garanzia mediante il ricorso all’istituto della delega di funzioni previsto dall’art.17 d.lgs n.74/2000, in riferimento agli obblighi di legge del datore di una struttura aziendale complessa  su cui incombe anche l’obbligo di predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi anche per la prevenzione del virus Covid – 19.

 

L’imputazione e la decisione del primo giudice.

Dalla lettura della sentenza si evince che il CEO e consigliere delegato di un primario istituto bancario italiano aveva ricevuto la notificazione di una decreto penale di condanna emesso dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale – contro il quale l’imputato aveva interposto opposizione – chiedendo allo stesso giudice emittente il provvedimento inaudita altera parte di proscioglierlo dall’imputazione a lui ascritta connessa alla violazione degli artt.  29 e 55 del d.lgs. n81/2008 per la mancata (o inadeguata) predisposizione del DVR di prevenzione per rischi legati  Covid -19 ed omessa designazione di un responsabile della sicurezza. 

Secondo quanto è possibile evincere dalla lettura della sentenza in commento, la difesa dell’imputato aveva allegato la circostanza e prodotto conforme prova documentale della esistenza di una delega per atto pubblico con la quale gli obblighi datoriali, compreso quello oggetto dell’editto accusatorio per cui è procedimento, erano stati delegati ad un terzo soggetto, divenuto, per l’effetto, titolare della relativa posizione di garanzia.

Il G.i.p. accoglieva l’eccezione difensiva ed assolveva l’imputato ex art.129 c.p.p. con formula piena.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto.

Contro la suddetta sentenza interponeva ricorso per cassazione l’Ufficio del PM di Savona denunciando vizio di legge connesso all’errata interpretazione del perimetro della delega affidata ad un dirigente (dipendente della società) al quale non era stato attribuito alcun compito inerente la formazione del DVR e più in generale la sicurezza sul lavoro.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, annullato la sentenza impugnata e rimesso gli atti al primo giudice per l’ulteriore corso.

La  sentenza in commento è di estremo interesse per gli operatori del diritto che si occupano del diritto penale del lavoro per la interpretazione della nozione di datore di lavoro codificata dall’art. 2, lett.b) d.lgs n.81/2008 nelle strutture aziendali complesse ed articolate su più unità operative.

E’ stato infatti precisato nella parte motiva della sentenza che il trasferimento della posizione di garanzia per quanto riguarda la prevenzione della sicurezza come prevista dal Testo Unico che il datore di lavoro “apicale” può traslare verso ad altri soggetti “sotto ordinati” richiede che  questi ultimi  –  in forza di specifica delega – divengano titolari dell’intero rapporto giuslavoristico con i dipendenti dell’unità produttiva, dotati quindi anche dei poteri decisionali e di spesa necessari per  redigere il Documento Valutazione dei Rischi, nominare il medico competente ed il servizio di prevenzione e di protezione e rendere questi strumenti attuati ed efficaci.

Tornando al caso di specie, conclude la Suprema Corte, che l’atto notarile scrutinato sulla scorta del quale il primo giudice era giunto ad una pronuncia assolutoria letteralmente non contemplava affatto il trasferimento dell’effettivo ruolo datoriale rispetto all’intera organizzazione e rapporto giuslavoristico limitandosi ai soli adempimenti in materia di sicurezza, risultando pertanto inidoneo a sorreggere giuridicamente la decisione del G.i.p. di Savona.

Chiaramente la presunta violazione degli obblighi di legge a carico dell’imputato dovrà essere sottoposta al giudizio dibattimentale che ne validerà o meno la fondatezza.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA