Non ricorre il fatto tenue per l’omissione contributiva reiterata nello stesso anno anche se lo scostamento dalla soglia di punibilità è minimo

Si segnala ai lettori del sito la sentenza numero 11051.2022, resa dalla sezione terza penale della Suprema corte che, pronunciatasi in ordine ad una imputazione di omesso versamento dei contributi previdenziali, ha escluso la sussistenza della causa di non punibilità della tenuità del fatto nell’ipotesi in cui venga provata in giudizio la condotta omissiva di poco superiore alla soglia di punibilità (attualmente pari ad € 10.000 per ciascun anno) perché non occasionale.

 

L’imputazione ed il  doppio grado di merito.

La Corte di appello di Milano confermava  la sentenza emessa dal Tribunale di Varese con la quale l’imputato era  stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 2, comma 1,e 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. nella legge 11 novembre 1983, n. 638, perché, quale legale rappresentante di una società di capitali ometteva di versare all’INPS le trattenute previdenziali ed assistenziali operate nei confronti dei lavoratori dipendenti negli anni 2013, 2014 e 2015.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto.

Contro la sentenza resa dalla Corte territoriale interponeva ricorso per cassazione la difesa dell’imputato articolando plurimi motivi di impugnazione, impingenti, per quanto di  interesse per il presente commento, anche il tema della applicabilità della causa di non punibilità prevista dall’art.131 bis cod. pen..

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso.

Di seguito si riportano il passaggio estratto dalla trama argomentativa della sentenza di interesse per il presente commento:

“Quanto all’ultimo motivo, con ragionamento indenne da vizi di legittimità, i giudici di merito hanno fatto buon governo dei principi di diritto enunciati da Questa Corte, cui il Collegio ritiene di dover dare continuità, secondo cui la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, in quanto anche il reato continuato configura un’ipotesi di “comportamento abituale” per la reiterazione di condotte penalmente rilevanti, ostativa al riconoscimento del beneficio, essendo il segno di una devianza “non occasionale” (da ultimo: Sez. 6, n. 3353 del 13/12/2017 – dep. 24/01/2018,Lesmo e altro, Rv. 272123).

Nella specie, è pacifico che l’offesa non possa essere considerata particolarmente tenue come richiesto dalla previsione dell’art. 131 bis, c.p., attesa la plurima violazione nel corso dell’anno in contestazione”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA