Confermata la linea dura della Cassazione sulla rigorosa prova del vantaggio compensativo nella bancarotta distrattiva infragruppo

Si segnala ai lettori del sito la sentenza di legittimità n.12198/2022 – depositata il 01/04/2022, resa dalla Suprema Corte – sezione quinta penale che, affrontando il tema della responsabilità penale dell’amministratore di più società facenti parte al quale erano state contestate condotte distrattive, tali da depauperare il patrimonio delle società fallite in favore di altre società facenti parte di un più ampio gruppo di imprese riconducibili allo stesso imputato, ha ritenuto di dare continuità al consolidato orientamento giurisprudenziale che pone a carico della difesa l’onere probatorio del vantaggio compensativo infragruppo – con benefici anche indiretti per la fallita – per poter escludere la bancarotta fraudolenta patrimoniale.

 

L’imputazione ed il doppio grado di merito.

La Procura della Repubblica di Firenze formulava nei confronti del medesimo imputato richiesta di rinvio a giudizio per bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta semplice in relazione ai fallimenti di una prima società in cui aveva ricoperto la carica presidente del C.D.A. e di altra società della quale gli veniva contestata la qualità di amministratore di fatto.

In primo grado l’imputato, all’esito di giudizio abbreviato, veniva condannato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze alla pena ritenuta di giustizia per tutti i reati a lui ascritti.

La sentenza veniva parzialmente riformata dalla Corte di appello fiorentina che dichiarava la prescrizione delle bancarotte semplici, rimodulando, conseguentemente la pena, revocando l’interdizione dai pubblici uffici ed infine rideterminando le pene accessorie di cui all’art. 216, ultimo comma, legge fallimentare alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018.

 

Il ricorso per cassazione ed il principio di diritto.

La difesa del giudicabile   interponeva   ricorso per la cassazione   della   sentenza   della   Corte   territoriale di Firenze articolando plurimi motivi di impugnazione.

Peer quanto di interesse per il presente commento si segnala che veniva denunciato vizio di legge e di motivazione in ordine ala ritenuta condotta distrattiva della quale difettava sia la condotta materiale, trattandosi di spostamenti di denaro destinati a favorire l’attività di imprese facenti parte del medesimo gruppo, sia la indefettibile componente psicologica che deve connotare il reato fallimentare.

Il giudizio di legittimità ed il principio di diritto.

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Di seguito si riportano i passaggi estratti dal compendio motivazionale della sentenza in commento riferiti alla questione giuridica della bancarotta infragruppo:

Il primo motivo di ricorso — che contesta le proposizioni dedicate dalla Corte territoriale a smentire l’inquadramento della condotta nella tematica dei vantaggi compensativi — è inammissibile.

Secondo gli insegnamenti di questa Corte, per escludere la natura distrattiva di un’operazione tra società appartenenti ad un gruppo, non è sufficiente allegare tale natura intrinseca, dovendo invece l’interessato fornire l’ulteriore dimostrazione del vantaggio compensativo ritratto dalla società che subisce il depauperamento in favore degli interessi complessivi del gruppo societario cui essa appartiene.

In altri termini, deve essere allegata dall’imputato, a fronte della natura oggettivamente distrattiva dell’operazione, l’esistenza di uno specifico vantaggio derivante dall’atto di disposizione patrimoniale, complessivamente riferibile al gruppo ma altresì produttivo per la fallita di benefici, sia pure indiretti, i quali si rivelino concretamente idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell’operazione stessa che derivino anche in favore della fallita (Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Zanoni, Rv. 277545; Sez. 5, n. 31997 del 06/03/2018, Vannini e altri, Rv. 273635; Sez.5, n. 16206 del 02/03/2017, Magno, Rv. 269702; Sez. 5, n. 46689 del30/06/2016, P.G. e altro in proc. Coatti e altri, Rv. 268675; Sez. 5, n. 8253 del26/06/2015, dep. 2016, Rv. 271149, Moroni e altri; Sez. 5, n. 49787 del05/06/2013, Bellemans, Rv. 257562; Sez. 5, n. 29036 del 09/05/2012, CecchiGori, Rv. 253031; Sez. 5, n. 48518 del 06/10/2011, Plebani, Rv. 251536)”.

By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.