Non si salva dalla condanna per omessa dichiarazione dei redditi l’imprenditore che dimostra di aver inviato quella iva ex art.8-bis d.P.R. n. 322 del 1998

Si segnala ai lettori del sito la recente sentenza numero 11997.2022, resa dalla sezione terza penale della Corte di cassazione che, pronunciatasi in ordine ad una imputazione di omessa dichiarazione, ha ritenuto di dare continuità al principio di diritto non contrastato secondo il quale la presentazione della dichiarazione iva prevista dall’art.8-bis del d.P.R. n. 322 del 1998, non può ritenersi equipollente alla dichiarazione annuale dell’imposta richiesta dalla legge.

Invero, secondo quanto statuito dalla Suprema corte nel decidere il caso di specie, la mancata presentazione della dichiarazione annuale dei redditi costituisce inderogabilmente fonte di responsabilità penale del soggetto obbligato all’adempimento fiscale, sempreché i redditi Iva ed Ires accertati in sede di verifica fiscale superino la soglia di punibilità attualmente fissata in euro 50.000.

 

Il capo di imputazione ed il doppio grado di merito.

La Corte di appello di Napoli confermava la sentenza  emessa al Tribunale della stessa città che aveva condannato l’imputato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all’art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, riferito all’anno di imposta 2010.

Secondo l’incolpazione elevata dalla Procura di Napoli il giudicabile, nella sua qualità di legale rappresentante di una società di capitali ometteva di presentare, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la dichiarazione annuale relativa all’imposta per l’anno 2010, essendo stata accertata nel corso delle indagini l’imposta evasa superiore alla soglia di punibilità (fissata in euro 50.000) e precisamente: IVA evasa pari ad euro 216.161,00 ed Ires evasa pari ad euro 396.795,40.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità ed il principio di diritto.

Contro la sentenza resa dalla Corte territoriale napoletana interponeva ricorso per cassazione la difesa dell’imputato articolando due motivi di impugnazione, uno dei quali riferito lamentava l’insussistenza del reato in contestazione, quanto meno per difetto del dolo di evasione, avendo l’imputato provveduto alla trasmissione della dichiarazione iva ex art.8-bis del d.P.R. n. 322/1998.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso limitatamente al motivo afferente il vizio di motivazione sulla denegata sospensione condizionale della pena annullando con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al relativo capo della decisione, rigettando nel resto.

Di seguito si riportano i passaggi estratti dalla trama argomentativa della sentenza in commento di maggiore interesse per il presente commento:

“I Giudici di merito hanno correttamente richiamato il principio, che il Collegio condivide e a cui intende dare continuità, secondo il quale è configurabile la responsabilità del contribuente per il delitto di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche quando lo stesso abbia regolarmente provveduto alla comunicazione IVA, prevista dall’art. 8-bis del d.P.R. n. 322 del 1998, poiché si tratta di adempimenti non equipollenti e che rispondono a diverse finalità (Sez.3, n. 7135 del 17/12/2020, dep. 2021, Raso, Rv. 281323; Sez. 3, n. 44433 del01/10/2013, Scrivano, Rv. 257377).

L’art. 8-bis, comma 1, d.P.R. n. 322 del 1998 dispone, infatti, che “Fermi restando gli obblighi previsti dall’art.3 relativamente alla dichiarazione unificata e dall’art.8 relativamente alla dichiarazione I.V.A. annuale e ferma restando la rilevanza attribuita alle suddette dichiarazioni anche ai fini sanzionatori, il contribuente presenta in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una comunicazione dei dati relativi all’imposta sul valore aggiunto riferita all’anno solare precedente, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento amministrativo da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. La comunicazione è presentata anche dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili”.

Dal chiaro tenore testuale della norma, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto di fissare il principio della non equipollenza della comunicazione IVA, da effettuarsi entro il mese di febbraio di ciascun anno, con la dichiarazione annuale dell’imposta, evidenziando come l’art. 8-bis, comma 1, faccia salvi gli effetti sanzionatori, tra cui evidentemente quelli penali, comminati per l’omessa dichiarazione.

E’ stato infatti precisato come la comunicazione prevista dalla disposizione citata sia sostitutiva delle dichiarazioni periodiche IVA infrannuali assolvendo allo scopo di fornire all’amministrazione finanziaria i dati IVA sintetici, che costituiscono una prima base di calcolo per la determinazione delle risorse proprie che lo Stato deve versare al bilancio comunitario. Si tratta perciò di una comunicazione che non interferisce affatto con la dichiarazione dei redditi e la cui presentazione non incide affatto sugli elementi oggettivi e soggettivi previsti dal delitto di cui all’art.5 d.igs. n. 74 del 2000”

La giurisprudenza conforme richiamata nella sentenza in commento.

 

Cassazione penale sez. III, 17/12/2020, n.7135

È configurabile la responsabilità del contribuente per il delitto di omessa presentazione della dichiarazione annuale i.v.a., anche quando lo stesso abbia regolarmente provveduto alla comunicazione IVA, prevista dall’art. 8-bis d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, poiché si tratta di adempimenti non equipollenti e che rispondono a diverse finalità.

Cassazione penale sez. III, 01/10/2013, n.44433

È configurabile la responsabilità del contribuente per il delitto di omessa presentazione della dichiarazione annuale i.v.a., anche quando lo stesso abbia regolarmente provveduto alla comunicazione i.v.a., prevista dall’art. 8 bis d.P.R. n. 322 del 1998, poiché si tratta di adempimenti non equipollenti e che rispondono a diverse finalità.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA