Illegittimo il sequestro preventivo per il reato di sottrazione fraudolenta dalle imposte se manca il presupposto del debito della persona fisica

Si segnala ai lettori del sito la sentenza numero 15239.2022 – depositata il 20.04.2022, resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi in materia cautelare reale su una ipotesi di reato di sottrazione fraudolenta dal pagamento delle imposte, ha annullato il decreto di sequestro preventivo eseguito sul patrimonio immobiliare – personale – degli indagati per mancanza del presupposto materiale richiesto per la configurabilità del delitto tributario.

 

Il reato in provvisoria contestazione e la fase cautelare reale di merito.

Il Tribunale di Arezzo, in sede di riesame, confermava il provvedimento del giudice del dibattimento del locale Tribunale che aveva rigettato l’istanza di revoca del sequestro preventivo di alcuni immobili disposto dal G.I.P. in sede in relazione al reato, contestato a (OMISSIS) e (OMISSIS) (padre e figlia), di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 11, per avere effettuato alienazioni simulate di immobili al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte accertate per le annualità 2013 e 2014 per un valore complessivo di Euro 157.756,00.

Dalla lettura della sentenza in commento si ricava che la difesa degli indagati, con la impugnazione cautelare di merito, aveva allegato e provato la circostanza dell’insussistenza del presunto debito tributario delle persone fisiche, perché provata incontrovertibilmente  da una sentenza assolutoria emessa in favore dei medesimi soggetti, proprio in riferimento alle annualità per le quali era stato loro contestato il reato tributario di omessa dichiarazione anni 2014 e 2015.

Conseguentemente, eventuali debiti tributari a carico della società della quale uno degli indagati risultava amministratore, apparivano neutri rispetto alla condotta decettiva in contestazione, atteso che se non sussisteva debito delle persone fisiche non poteva esistere una loro attività simulatoria finalizzata al mancato pagamento dello stesso.

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto.

Gli indagati per il tramite del loro difensore proponevano ricorso per cassazione avverso l’ordinanza resa dal Collegio cautelare di Arezzo.

La Suprema Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza impugnata.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:

“…. Nel caso in giudizio, l’analisi del Tribunale del riesame non risulta adeguata alle risultanze degli atti, rilevando una permanenza del debito tributario per (OMISSIS) senza specificare perché e di che tipo di debito tributario si discute.

Il punto di partenza é la sentenza di assoluzione – definitiva del Tribunale di Arezzo del 15 giugno 2021 di (OMISSIS) per il reato a lui contestato del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 5 per le annualità del 2013 e 2014 (relativamente alle omesse dichiarazioni IRES della società austriaca (OMISSIS) GMBH – imposte evase per Euro 157.746,00 -).

Sia la richiesta del P.M. di sequestro preventivo dell’8 aprile 2019 e sia il decreto di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo del 6 agosto 2019 nelle premesse indicano il presupposto logico, del reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 11 nella condotta penalmente rilevante, di (OMISSIS) ex Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 5.

L’assoluzione dal reato di omessa dichiarazione comporta certamente l’assenza di un debito tributario della persona fisica (OMISSIS); il debito tributario potrebbe permanere per la società che deve ritenersi soggetto giuridico distinto da (OMISSIS), tranne l’accertamento di diversi rapporti tra la società e (OMISSIS), non specificati – assolutamente – nell’ordinanza impugnata.

Solo se fosse ancora esistente un debito fiscale personale, di (OMISSIS), sarebbe configurabile, sotto il profilo del fumus, il reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 11 nel caso di superamento della soglia ivi prevista.

Il debito fiscale in accertamento riguarda la società e lo stesso risulta ancora in contestazione, presso la competente giurisdizione tributaria.

Il reato di pericolo del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 11 infatti, si configura solo ed esclusivamente in presenza di un debito fiscale anche se non ancora definitivo, ma pur sempre esistente: “Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte é reato di pericolo per il quale non rileva l’avvenuta emissione, in tutto o in parte, di cartelle esattoriali ma è richiesta soltanto l’esistenza di un credito erariale relativo, per capitale e/o interessi o sanzioni, ad imposte sui redditi o sul valore aggiunto, suscettibile di essere azionato coattivamente; pertanto, la verifica del superamento della prevista soglia di punibilità (superiore a cinquantamila Euro) va effettuata al momento del compimento dell’atto simulato o fraudolento, senza tener conto degli interessi e delle somme aggiuntive successivamente maturate” (Sez. 3 -, Sentenza n. 37178 del 30/09/2020 Cc. – dep. 23/12/2020 – Rv. 280449 – 01).

La condotta fraudolenta deve essere rivolta a sottrarsi al pagamento delle imposte e in caso di assenza di debito fiscale non può configurarsi nessuna condotta fraudolenta (intenzionalmente rivolta, appunto, a sottrarsi al pagamento).

Nel caso in odierno giudizio manca, nell’ordinanza impugnata, qualsiasi analisi sulla sussistenza del debito fiscale per la persona fisica, (OMISSIS), in relazione alla posizione della societa’ di cui era l’amministratore”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA