La sospensione della pena non può essere subordinata al pagamento del profitto del reato tributario se nel processo non c’è stata costituzione di parte civile dell’Agenzia delle Entrate

Si segnala ai lettori del sito la sentenza numero 16973.2022 – depositata il 02.05.2022, resa dalla terza sezione penale della Suprema corte che affrontando la  questione giuridica della legittimità o meno della subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento del profitto del reato tributario, ha ritenuto di dare continuità all’orientamento giurisprudenziale che esclude tale possibilità nell’ipotesi in cui nel processo penale non vi sia stata costituzione di parte civile da parte dell’Amministrazione finanziaria dello Stato.

L’imputazione ed il doppio grado di merito.

La Corte di appello di Roma confermava la pronuncia emessa dal locale Tribunale, con la quale l’imputato era stato giudicato colpevole dei delitti di cui agli artt. 5 e 10, d. Igs. 10 marzo 2000, n.74, e condannato alla pena di due anni di reclusione condizionalmente sospesa a condizione che il giudicabile avesse adempiuto al pagamento del profitto del reato tributario entro il termine di un anno dal passaggio in giudicato della sentenza.

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto.

Contro la sentenza resa dalla Corte territoriale interponeva ricorso per cassazione la difesa dell’imputato articolando plurimi motivi di impugnazione, denunciando, per quanto qui di interesse, vizio di legge nella interpretazione dell’art. 165, comma 1, cod. pen. del quale avevamo fatto concorde applicazione i giudici di merito in difetto di costituzione di parte civile.

La Suprema Corte ha accolto il superiore motivo di ricorso, rigettando nel reato.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:

“Il Tribunale, poi confermato dalla Corte di appello, ha, per un verso, disposto a carico del [omissis]la confisca per equivalente sino alla concorrenza della somma già indicata, e, per altro verso, sospeso condizionalmente la pena, subordinando il beneficio al pagamento dell’imposta evasa entro un anno dall’irrevocabilità della sentenza, ai sensi dell’art. 165, comma 1, cod. pen.

Ebbene, come sostenuto nel ricorso, una tale condizione non poteva esser posta nel giudizio in esame, difettando una parte civile costituita; il Collegio, infatti, aderisce all’indirizzo in forza del quale il giudice non può subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena – in difetto di costituzione di parte civile – all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni di beni conseguiti per effetto del reato, in quanto queste, come il risarcimento, riguardano soltanto il danno civile e non quello criminale, che si indentifica con le conseguenze di tipo pubblicistico che ineriscono alla lesione o alla messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma penale e che assumono rilievo, a norma del citato art. 165 cod. pen., solo se i loro effetti non sono ancora cessati (tra le altre, Sez. 2, n. 23290 del 21/4/2021, Pappacena, Rv. 281597; Sez. 6, n. 8314 del 28/1/2021, Rv. 280711; Sez. 2, n. 45854 del 13/9/2019, Cappello, Rv. 277632).

Ne consegue, allora, che la sentenza deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento dell’imposta evasa, subordinazione che si elimina, con rigetto nel resto.”

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA