Cumulare la qualifica di datore di lavoro con quella di R.S.P.P. espone l’imputato ad una maggiore responsabilità colposa

Si segnala ai lettori del sito la sentenza numero 16562/2022, depositata il 29.05.2022, resa dalla sezione quarta penale della Corte di cassazione, con la quale il Collegio del diritto, all’esito dello scrutinio di legittimità su un caso di responsabilità penale per omicidio colposo conseguente alla violazione delle norme della sicurezza sul lavoro da osservare in cantiere, ha stigmatizzato la illegittima concentrazione delle funzioni di datore di lavoro ed R.S.P.P. in capo all’imputato, da cui discende un più intenso grado della colpa del medesimo in caso di infortunio sul lavoro  proprio per effetto della duplice posizione di garanzia assunta.

 

L’incidente sul lavoro, il reato contestato e il doppio giudizio di merito.

La Corte di appello di Venezia confermava la sentenza di condanna alla pena di anni uno di reclusione, con i benefici di legge,  emessa dal Tribunale di Vicenza nei confronti dell’imputato  per il delitto di omicidio colposo aggravato previsto per avere nella qualità di legale rappresentante della [omissis] S.p.A., di direttore di stabilimento nonché di responsabile del servizio di prevenzione e protezione nella medesima società, per colpa generica e per colpa specifica dovuta alla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni, cagionato la morte dell’operaio incaricato di effettuare la manutenzione e la pulizia di un macchinario mescolatore a pale, a causa dello schiacciamento del cranio nella coclea di tale impianto.

Il ricorso in cassazione, il giudizio di legittimità ed il principio di diritto.

La difesa del prevenuto interponeva ricorso per cassazione contro la sentenza delle Corte territoriale, articolando plurimi motivi di impugnazione, contestando anche la sussistenza della posizione di effettivo garante dell’imputato rispetto all’evento avverso occorso all’operaio.

La Suprema corte ha rigettato il ricorso.

Di seguito si riportano i passaggi estratti dalla trama argomentativa della sentenza 16562/2022 di interesse per la presente nota.

Inoltre, la considerazione che l’imputato alla qualifica datoriale – formale e sostanziale – abbia impropriamente cumulato quella di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, quindi anche di soggetto deputato alla elaborazione materiale della valutazione del rischio, contribuisce a costituire in capo al medesimo soggetto un coacervo di tutti gli obblighi che convergono in materia di valutazione del rischio, di posizione di garanzia, di adempimenti datoriali.

Infatti, sebbene la qualità di datore di lavoro e quella di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in relazione alle dimensioni dell’azienda, avrebbe dovuto risiedere in capo a soggetti diversi, aver unificato entrambe le funzioni, per scelta dello stesso datore di lavoro, contribuisce da un lato a recare confusione nell’ambito dei ruoli decisionali e consultivi nella gerarchia della organizzazione e gestione della sicurezza del lavoro, e dall’altro a concentrare in capo al medesimo soggetto tutti gli oneri esecutivi, elaborativi e decisionali in materia di valutazione, gestione, organizzazione del rischio e di esercizio dei poteri decisionali e di spesa che caratterizzano la figura del datore di lavoro.

Sul punto, proprio la valutazione della difesa esposta nel primo motivo di ricorso, circa l’alterità delle funzioni datoriali e di quelle del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, tipicamente consultive, depone a favore non di un’elisione ma di un duplice ruolo di garanzia svolto dall’imputato particolarmente e deliberatamente concentrato in materia di sicurezza del lavoro, sia sul più alto profilo decisionale e sia sul più importante piano consultivo.

Il cumulo di due diversi ruoli – in un caso non previsto dalla normativa vigente all’epoca dei fatti – laddove tali ruoli secondo l’architettura normativa tipica avrebbero dovuto risiedere in capo a soggetti diversi, e invece sono stati confusi, depone per una colpevole opacità e disfunzione organizzativa.

Si tratta di un duplice profilo causale colposo che nel caso concreto ha manifestato tutta la sua nocività e ha ingenerato da parte dei lavoratori un incolpevole e legittimo affidamento sul corretto svolgimento dei ruoli e sull’esercizio dei poteri inerenti alle diverse posizioni di garanzia.

Il ruolo consultivo e interlocutorio del r.s.p.p. deve essere funzionalmente distinto da qualsiasi ruolo decisionale, soprattutto da quello datoriale, perché altrimenti si incrociano posizioni e funzioni con compiti strutturalmente diversi, che devono cooperare su piani diversi, decisionale il primo, consultivo il secondo.

La dialettica tra chi esercita i poteri organizzativi e chi ha un ruolo tecnico ed elaborativo costituisce la sintesi di base da cui prende le mosse ogni determinazione organizzativa, amministrativa, tecnica, produttiva, in materia di sicurezza.

Di conseguenza la confusione dei ruoli di per sé è indice di un colposo difetto di organizzazione che ricade sul datore di lavoro, tutt’altro che esimente”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA