La Cassazione conferma l’orientamento secondo il quale la competenza per territorio della frode fiscale spetta al giudice chiamato a decidere sull’antecedente reato di emissione delle fatture per operazioni inesistenti utilizzate in dichiarazione

Si segnala ai lettori del sito la sentenza numero 17174/2022 – depositata il 03.05.2022, resa dalla prima sezione penale della Suprema corte che affrontando la  questione giuridica della individuazione del giudice territorialmente competente a decidere, quando nell’ambito del medesimo procedimento vengono contestati  a vario titolo agli imputati i reati di emissione di fatture per operazione inesistenti e quelli speculari di utilizzazione dei medesimi documenti fiscali, ha ritenuto di dare continuità all’orientamento giurisprudenziale più recente secondo il quale, trattandosi di reati di pari gravità, si deve fare applicazione della regola fissata dall’art. 16 cod. proc. pen., che, nel caso di specie, radica la competenza presso il Tribunale competente a conoscere del reato previsto e punito dall’art. 8 d.lgs 74/2000, antecedente logico – giuridico rispetto alla successiva condotta di utilizzazione delle fatture punita dall’art. 2 d.lgs. 74/2000 (stessa regola vale per l’art. 3 d.lgs. 74/2000).

Di seguito si riporta il passaggio più significativo tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:

“La competenza per territorio in ordine al reato di cui all’art. 8 d.lgs n. 74 del 2000 deve essere, quindi, determinata, avendo riguardo alla regola dettata dall’art. 18 del citato decreto legislativo e ai principi di diritto fissati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “in tema di reati tributari, la competenza per territorio determinata dalla connessione per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, quali reati di pari gravità, appartiene, a norma dell’art.16 cod. proc. pen., al giudice del luogo dove è stato commesso il primo reato che, secondo i criteri previsti dall’art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000, va determinato nel luogo di accertamento, individuabile in quello in cui ha sede l’Autorità Giudiziaria che ha compiuto un’effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione,essendo invece irrilevante il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica” (Cass. Sez. 3, n. 42147 del 15/07/2019, Rv. 277984 – 03).”

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA