Condanna per accesso abusivo a sistema informatico e frode informatica anche per l’imputato che materialmente interviene solo la fase della truffa se risulta consapevole della pregressa illecita intrusione dei correi

Si segnala ai lettori del sito la recente sentenza numero16998.2022, depositata il 02.05.2022, resa dalla sezione seconda penale della Suprema Corte che, pronunciatasi su un caso di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati informatici, nel dirimere una questione giuridica sollevata con i motivi di ricorso, ha ritenuto di dare continuità al più recente orientamento di legittimità secondo il quale è possibile ravvisare nei confronti del medesimo giudicabile il concorso tra i reati di accesso abusivo al sistema informatico e frode informatica, trattandosi di reati che tutelano beni giuridici diversi.

Nel caso di specie è stata ritenuta conforme a diritto la condanna inflitta dai giudici di merito ad uno degli imputati che lo avevano condannato anche per l’accesso abusivo, malgrado questi si fosse limitato a commettere la truffa andando ad avanzare le richieste di rimborso degli acquisti già effettuati dai correi che materialmente avevano violato l’altrui sistema informatico.

 

Il capo di imputazione ed il doppio grado di merito.

Secondo l’editto accusatorio a tutti gli imputati veniva contestato di avere partecipato ad un’associazione dedita alla commissione di delitti di detenzione e diffusione di codici di accesso a sistemi informatici o telematici e di accesso abusivo al sistema informatico, nonché di truffa aggravata, oltre alla contestazione di diversi reati ascritti ai vari imputati.

All’esito del giudizio di primo grado il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Roma affermava la penale responsabilità dei giudicabili, poi confermata dalla Corte di appello capitolina.

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto.

Contro la sentenza emessa dalla Corte territoriale romana interponevano ricorso per cassazione gli imputati per il tramite dei loro difensori articolando plurimi motivi di ricorso.

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi.

Di seguito si riporta il passaggio estratto dalla trama argomentativa della sentenza in commento che affronta il tema del rapporto tra i reati accesso abusivo al sistema informatico e di frode informatica:

“…Questa Corte ha precisato infatti che anche il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico può concorrere con quello di frode informatica, diversi essendo i beni giuridici tutelati e le condotte sanzionate, in quanto il primo tutela il domicilio informatico sotto il profilo dello “ius excludendi alios”, anche in relazione alle modalità che regolano l’accesso dei soggetti eventualmente abilitati, mentre il secondo contempla l’alterazione dei dati immagazzinati nel sistema al fine della percezione di ingiusto profitto. (Fattispecie relativa a frode informatica realizzata mediante intervento “invito domino”, attuato grazie all’utilizzo delle “password” di accesso conosciute dagli imputati in virtù del loro pregresso rapporto lavorativo, su dati, informazioni e programmi contenuti nel sistema informatico della società della quale erano dipendenti, al fine di sviarne la clientela ed ottenere, così, un ingiusto profitto in danno della parte offesa) (Sez. 2, Sentenza n. 26604 del 29/05/2019 Ud. (dep. 17/06/2019 ) Rv. 276427 – 01)

Nel prosieguo la Corte di Appello ha evidenziato che tutte le condotte fraudolente sono state poste in essere con l’uso dei codici.

A dire del ricorrente la condotta di accesso al sistema informatico avviene in un momento antecedente all’intervento dell'[omissis], il quale si limitava a commettere la truffa andando ad avanzare le richieste di rimborso degli acquisti già effettuati dai correi, ma è evidente che il predetto era pienamente consapevole che con il proprio contributo concorreva nel rendere possibile la complessa operazione, che consentiva il perseguimento del profitto della truffa realizzata previo l’accesso abusivo.

La circostanza che il ricorrente intervenisse nella fase finale della complessa operazione, che determinava il rimborso dei biglietti acquistati fraudolentemente attraverso l’accesso abusivo al sistema informatico, non esclude la sua responsabilità per l’accesso”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA