Condannato l’amministratore delegato che non previene l’incidente sul lavoro causato dall’uso improprio della scala.

Si segnala ai lettori del blog la recente sentenza numero 18059.2022, resa dalla quarta sezione penale della Suprema corte che, pronunciatasi in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, affronta uno dei temi spesso ricorrenti nella attività di difesa tecnica da svolgere nei processi penali nei quali viene contestato l’incidente di cantiere per non averte il datore di lavoro fornito adeguate attrezzature per eseguire il lavoro ad una altezza superiore ai due metri.

 

L’imputazione e le decisioni dei giudici di merito.

L’imputato veniva rinviato a giudizio innanzi al Tribunale di Milano quale amministratore delegato della società con funzioni di datore di lavoro, per aver aver causato lesioni colpose aggravate dalla durata della malattia a due operai non avendo compiuto una adeguata valutazione dei rischi derivanti dalle lavorazioni da effettuare in quota; avendo previsto, quale unico sistema per prevenire quei rischi, la formazione e informazione dei lavoratori (ciò che, in ipotesi accusatoria, integrerebbe violazione dell’art. 28 comma 1 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81); non avendo messo a disposizione dei dipendenti attrezzature adeguate allo svolgimento di tali lavori fornendo loro una scala portatile che, secondo l’accusa, era inidonea a tal fine in violazione dell’art.71 comma 1 del d.lgs. n. 81/08.

La sentenza di condanna inflitta in primo grado veniva confermata dalla Corte di appello di Milano.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità ed il principio di diritto.

Contro la suddetta sentenza interponeva ricorso per cassazione la difesa dell’imputato sostenendo che la condotta dei lavoratori era da considerare abnorme e come tale idonea ad interrompere il nesso causale tra la condotta del datore di lavoro e l’incidente verificatosi.

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:

“Avendo valutato – con motivazione non censurabile – che l’attività svolta al momento dell’infortunio rientrava tra le mansioni cui i lavoratori erano stati destinati, la Corte di appello ha sottolineato che la scala messa disposizione per compiere quel lavoro era inidonea allo scopo perché gli operai dovevano salire a parecchi metri di altezza da terra e, restando in piedi sulla scala, dovevano adoperare degli utensili (avere quindi le mani occupate).

Ha ritenuto quindi condivisibili le conclusioni esposte in udienza da un tecnico della prevenzione secondo il quale l’unica attrezzatura idonea allo scopo sarebbe stata un trabattello.

Si tratta di una motivazione non illogica né contraddittoria certamente conforme ai principi di diritto in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La Corte territoriale ha sottolineato, infatti, che la scala non fu utilizzata in modo improprio, ma nell’unico modo concretamente possibile e che, per poter raggiungere il collega, il quale lavorava a una altezza di quasi tre metri dal suolo, e per passargli il materiale di cui aveva bisogno (materiale che [omissis] non poteva certo tenere in mano mentre saliva) [omissis] doveva per forza salire a sua volta sulla scala, sicché la contemporanea presenza sulla stessa di due lavoratori non era eccezionale e imprevedibile, ma inevitabile conseguenza delle modalità operative adottate e della scelta di una attrezzatura inidonea.

Si rammenta in proposito che, per giurisprudenza costante, un comportamento, anche avventato, del lavoratore (e non appare tale – per quanto esposto – quello tenuto dagli infortunati nel caso di specie) se realizzato mentre egli è dedito al lavoro affidatogli, può essere invocato come imprevedibile o abnorme solo se il datore di lavoro ha adempiuto tutti gli obblighi che gli sono imposti in materia di sicurezza sul lavoro (Sez. 4, n. 12115 del 03/06/1999, Grande A., Rv. 214999; Sez. 4, n. 1588 del 10/10/2001, Russiello, Rv. 220651)”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA