L’amministratore di condominio che si appropria di somme e non risarcisce il danno non è meritevole della misura alternativa alla detenzione

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 20473.2022 – depositata il 25.05.2022, resa dalla sezione prima penale della Corte di Cassazione che si è pronunciata sul tema dell’esecuzione pena inflitta in via definitiva ad amministratore di condominio, condannato per il reato di appropriazione indebita commesso in danno dei condomini per cospicue somme di denaro mai restituite.

 

La condanna definitiva e la richiesta di misura alternativa alla detenzione.

Il Tribunale di Sorveglianza di Torino rigettava l’istanza avanzata dal condannato per ottenere la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione inflittagli con sentenza dal Tribunale di Alessandria e passata in cosa giudicata per fatti di appropriazione indebita.

Secondo l’Organo giudicante il richiedente la misura alternativa alla detenzione non aveva dimostrato una revisione critica del suo operato, fatto questo dimostrato anche dal mancato risarcimento del danno ai condomini, parti offese e danneggiati dal reato alle quali era stata offerta una somma palesemente incongrua rispetto al danno cagionato.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità ed il principio di diritto.

La difesa del condannato interponeva ricorso per cassazione contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza chiedendone l’annullamento.

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Di seguito si riportano i passaggi tratti dalla trama argomentativa della pronuncia in commento di interesse per la presente nota:

“Si è, infine, statuito che, ai fini del diniego della concessione del beneficio dell’affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale può legittimamente valutare l’ingiustificata indisponibilità del condannato a risarcire la vittima, non ostando a ciò la mancata previsione del risarcimento dei danni quale condizione per la concessione del beneficio suddetto (Sez. 1, n. 39266 del 15/6/2017, Miele, Rv. 271226).

Alla stregua della ricognizione ermeneutica operata, immune da vizi logici e da errori in diritto deve reputarsi il percorso argomentativo seguito dal Tribunale di sorveglianza, che, nel negare la concessione al [omissis] della invocata misura alternativa, ha ritenuto, nel legittimo esercizio della sua discrezionalità e in modo non manifestamente illogico, di attribuire valore preponderante alla mancanza di una effettiva revisione critica del proprio passato deviante – palesemente evincibile dall’affermazione “ho sempre fatto del bene” resa nel corso dei colloqui intrattenuti col personale UEPE – e all’assenza di serie condotte riparatrici poste in essere nei confronti delle vittime, apprezzata in relazione sia alla rilevante entità delle somme oggetto di indebita appropriazione da parte del ricorrente nel suo ruolo di amministratore di condominio(circa 80.000,00 euro) sia alla obiettiva inadeguatezza delle proposte definitive formalizzate (1.500,00 euro a ciascuna delle parti civili danneggiate, importo rifiutato da tutte), peraltro solo all’esito di plurime dilatorie richieste di rinvio di udienza presentate nel corso del giudizio di cognizione.

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