Esclusa la gravità indiziaria per concorso in bancarotta nei confronti del notaio che ha segnalato le operazioni sospette connesse agli atti rogati

Si segnala ai lettori del blog la recente sentenza numero 22615/2022 – depositata il 09.06.2022, resa dalla Sezione quinta penale della Corte di Cassazione, pronunciatasi in materia cautelare personale  sulla misura interdittiva della professione notarile emessa in danno di un pubblico ufficiale indiziato di aver commesso gravi reati fallimentari e contro il patrimonio.

 

L’incolpazione provvisoria e le fasi del merito cautelare.

Il Tribunale di Firenze, decidendo sull’appello interposto dalla  persona sottoposta ad indagine, confermava l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari applicativa del divieto di esercitare la professione di notaio per la durata di un anno per essere l’indagato gravemente indiziato dei delitti di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose, bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, nonché di tentata truffa ai danni dello Stato.

In particolare al professionista, veniva provvisoriamente contestato  il concorso nei reati fallimentari per aver rogato una molteplicità di atti relativi a società di fatto riconducibili all’amministratore di fatto di varie società  legalmente rappresentate da  meri prestanome (proprio in forza degli atti rogati dal notaio), nella  (presunta) consapevolezza, da parte del professionista, della funzionalizzazione di tali atti al compimento dell’attività delittuosa programmata dal dominus occulto che, sempre secondo la prospettazione accusatoria – si sarebbe sostanziata nella creazione di crediti IVA inesistenti da cedere a terzi, così ricavando profitti illeciti, ponendo in essere i delitti di tentata truffa ai danno dello Stato e di bancarotta in incolpazione.

Il ricorso per cassazione ed il principio di diritto.

La difesa dell’indagato, proponeva ricorso per cassazione contro l’ordinanza resa dal Collegio cautelare fiorentino contestando sia la gravità indiziaria, sia la sussistenza delle esigenze cautelari poste a sostegno della misura interdittiva.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso annullando, per l’effetto, l’ordinanza impugnata per nuovo giudizio, ritenendo, da un lato, potenzialmente strumentali ed interessate  e, quindi, non del tutto attendibili le chiamate in correità operate dagli altri indagati nei confronti del notaio e dall’altro, dando la giusta rilevanza alle segnalazioni di operazioni sospette che il professionista aveva inoltrato agli organismi preposti per la prevenzione dell’antiriciclaggio, fatto questo che si poneva in logica contraddizione con la consapevolezza di far parte del sodalizio criminale.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA