La bancarotta fraudolenta documentale non è esclusa dall’avvenuto sequestro della documentazione contabile presso il commercialista

Si segnala ai lettori del blog la recente sentenza numero 22979/2022 – depositata il 1306.2022, resa dalla Sezione quinta penale della Corte di Cassazione, pronunciatasi sul tema giuridico della sussistenza o meno del delitto di bancarotta fraudolenta documentale qualora, prima del fallimento della società, sia  stata rinvenuta presso terzi soggetti la documentazione contabile della medesima impresa collettiva.

 

L’imputazione ed il doppio grado di merito.

La  Corte di appello di Milano confermava la sentenza di condanna in primo grado  pronunciata nei confronti degli imputati per fatti di bancarotta patrimoniale e documentale.

Dalla lettura della sentenza, e per quanto qui di interesse, si evince che già prima della dichiarazione di fallimento, per effetto delle perquisizioni e dei sequestri disposti presso la sede di altra società  e presso lo studio del commercialista era stata rinvenuta copiosa documentazione della fallita.

 

Il ricorso per cassazione ed il principio di diritto.

Contro la sentenza della Corte territoriale milanese veniva interposto ricorso per cassazione articolando plurimi motivi di doglianza con cui era stato  denunciato anche il vizio di legge e di motivazione del capo della sentenza impugnata che aveva  ritenuto sussistente la bancarotta documentale, malgrado i sequestri operati in sede di indagini, aventi ad oggetto la documentazione contabile.

Fatto questo che secondo la tesi difensiva  avrebbe consentito, di per sé, di ricostruire le vicende dell’impresa fallita escludendo l’illecito penale.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso.

Di seguito si riportano i passaggi tratti dalla parte motiva della sentenza in commento che affrontano la questione giuridica oggetto della presente nota:

“ Gli articolati rilievi contrastano, inoltre, con la pacifica ermeneusi di questa Corte secondo cui sussiste il reato di bancarotta fraudolenta documentale anche quando la documentazione possa essere ricostruita “aliunde”, poiché la necessità di acquisire i dati documentali presso terzi costituisce riprova che la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili era tale da rendere, se non impossibile, quantomeno molto difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari (Sez. 5, n. 21028 del21/02/2020, Rv. 279346; Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018 – dep. 16/01/2019Rv. 274455; Sez. 5, n. 45174 del 22/05/2015, Rv. 265682).

La sottrazione della cd. ‘contabilità parallela’ tenuta presso gli uffici della [omissis], nella quale erano stati inseriti i dati relativi alle numerosissime operazioni negoziali aventi ad oggetto natanti di lusso che avevano visto come parte la società fallita, è stata, del resto, persuasivamente ricondotta dai giudici di merito all’intento di celare le condotte predatorie poste in essere nei confronti del ceto creditorio, in particolare dell’Erario, senza, peraltro, che su tale specifico aspetto, riguardante il dolo specifico della fattispecie di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, prima parte L.F., i ricorrenti non hanno mostrato di prendere alcuna posizione critica”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA