Truffa contrattuale e non insolvenza fraudolenza per la falsa vendita on-line

Si segnala ai lettori del blog la recente sentenza numero 23323.2022, resa dalla sezione seconda penale della Corte di cassazione che si è  pronunciata su una truffa commessa tramite un annuncio di vendita pubblicato sul noto portale e.Bay.

La Suprema Corte ha indicato con estrema chiarezza come la condotta ingannevole dell’autore del reato, se accompagnata dal dolo iniziale volto ad ottenere l’ingiusto profitto, sia maggiormente insidiosa proprio in riferimento alle modalità dematerializzate della transazione che comporta un maggiore affidamento dell’acquirente sulla serietà del venditore.

 

Il capo di imputazione ed il doppio grado di merito.

L’imputato veniva tratto a giudizio innanzi al Tribunale di Trento con l’accusa di truffa contrattuale per avere pubblicizzato sul sito e.Bay un condizionatore al prezzo di euro 249,00 incamerando dall’acquirente il corrispettivo senza consegnare il bene, rendendosi successivamente di fatto irreperibile.

In primo grado il fatto veniva riqualificato come insolvenza fraudolenta ed inflitta all’imputato la pena ritenuta di giustizia.

La Corte di appello confermava la sentenza di condanna ritenendo, tuttavia, che nel caso di specie la condotta dell’autore del reato integrava il reato di truffa, come originariamente qualificato dal PM.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità ed il principio di diritto.

Contro la sentenza resa dalla Corte territoriale interponeva ricorso per cassazione la difesa dell’imputato che  contestava la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto contro il patrimonio.

Di seguito si riportano i passaggi estratti dalla trama argomentativa della sentenza in commento di maggiore interesse la presente nota:

“Va premesso che la vendita on line, come è dato di comune esperienza, è fondata sull’affidamento del compratore nella serietà dell’offerta del venditore che viene pubblicizzata esclusivamente attraverso un portale internet.

Ne deriva che l’acquirente non può vedere la merce che acquista e si affida integralmente per l’indicazione delle caratteristiche, delle qualità del prodotto e del prezzo di vendita alle indicazioni che vengono pubblicizzate dal venditore sulla cui affidabilità finisce, necessariamente, per contare appieno.

Proprio tale particolare caratteristica delle vendite on line determina la natura di artificio e raggiro della messa in vendita di un oggetto ad un prezzo, comunque, appetibile per il mercato e senza che la successiva mancata consegna sia dovuta a specifici fattori intervenuti ed adeguatamente esposti dal venditore ove lo stesso ometta anche la dovuta restituzione del prezzo: tale condotta, infatti, stigmatizza la presenza del dolo iniziale di truffa poiché manifesta chiaramente l’assenza di reale volontà di procedere alla vendita da parte del soggetto che, incamerato il prezzo, ometta la consegna, rifiuti la restituzione della somma ed, altresì, ometta di indicare qualsiasi circostanza giustificativa di tale (doloso) comportamento.

E sotto il profilo oggettivo, gli artifici e raggiri vanno individuati nella registrazione presso un portale di vendite on line, nella pubblicazione dell’annuncio unito alla descrizione del bene nella indicazione di un prezzo conveniente ovvero comunque appetibile, che sono tutti fattori tesi a carpire la buona fede dell’acquirente ed a trarre in inganno il medesimo.

L’applicazione dei sopra esposti principi comporta l’infondatezza manifesta dei motivi di censura poiché i giudici di merito hanno proprio evidenziato l’avvenuta cessione di un bene ad un prezzo sicuramente conveniente per l’acquirente che non veniva seguita né dalla restituzione del prezzo né da alcuna giustificazione sulla mancata consegna”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA