La Cassazione assolve l’imputata condannata per bancarotta patrimoniale solo perché socia e moglie dell’amministratore che aveva distratto somme

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 26426.2022 – depositata il 06.07.2022, resa dalla quinta sezione penale della Suprema corte pronunciatasi su una imputazione di bancarotta fraudolenta per distrazione ascritta anche al socio della fallita quale concorrente extraneus nel reato commesso dal marito nella qualità di amministratore di diritto della società.

 

L’imputazione ed il doppio grado di merito.

Il Giudice per l’udienza del Tribunale di Bologna, che decideva con il rito abbreviato, aveva condannato l’imputata quale extraneus nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione perché socia al 90% di una società di capitali che aveva acquistato un immobile da altra persona giuridica – successivamente fallita – della quale risultava amministratore unico e socio al 90% il marito e la medesima imputata per la residua quota del 10%.

Nel capo di imputazione era stato contestato alla giudicabile di avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, concorso con il coniuge, ad alienare il capannone utilizzato come sede sociale dal patrimonio della società fallita, attraverso una serie di successivi passaggi di proprietà e pagamenti secondo l’accusa finalizzati a distrarre l’unico cespite di valore dal patrimonio sociale.

La Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del primo giudice in punto di penale responsabilità.

Il ricorso per cassazione ed il principio di diritto.

Contro la sentenza della Corte territoriale bolognese veniva interposto ricorso per cassazione con il quale si lamentava vizio di legge e di motivazione della sentenza impugnata, anche nella parte in cui aveva ritenuto sussistente la prova del concorso dell’imputata senza motivare adeguatamente la decisione assunta.

La Suprema Corte, accogliendo le doglianze difensive, ha accolto il ricorso annullando senza rinvio la sentenza impugnata.

Di seguito si riportano i passaggi della motivazione estratti dalla sentenza in commento di interesse per la presente nota:

Ciò che piuttosto rileva ai fini che occupano è che il reato di bancarotta patrimoniale, rispetto alla ricorrente, è ascritto a titolo di concorso nella condotta distrattiva posta in essere dal marito, quale amministratore della società poi fallita.

Sicché considerata in tale specifica prospettiva, la ricostruzione svolta sul punto dalla corte territoriale, e prima ancora dal giudice di primo grado, si appalesa, prima facie, inappagante, ritenendo essa sufficiente, ai fini della dimostrazione del coinvolgimento della predetta nel reato, circostanze di per sé affatto dirimenti in tal senso, quali la qualità di socia rivestita dalla [omissis] sia nella società fallita che in quella che si rese acquirente del capannone della fallita, il rapporto di coniugio che lega la medesima con il [omissis]; e ciò è ancor più evidente se si considera che la sentenza impugnata giunge addirittura a valorizzare anche il mero fatto che la [omissis] sia un avvocato desumendo da ciò il suo – verosimile – contributo tecnico reso alla complessiva vicenda distrattiva.

Vicenda distrattiva che si compone invero di vari segmenti, laddove ancor più arduo è ravvisare, come evidenziato in ricorso, un contegno della ricorrente in relazione alle operazioni con cui il [omissis] ebbe poi ad incassare parte delle somme pervenute sul conto della società mediante bonifici o assegni emessi in suo favore, trattandosi di condotte che, in mancanza di elementi ulteriori, sono attribuibili all’organo gestorio di quella società, e rimangono avulse dalla sfera di dominio e responsabilità della socia (che secondo la sentenza impugnata avrebbe comunque goduto di quelle somme in quanto consorte del percettore e sarebbe quindi per questo concorrente nel reato).

Risultando dalle pronunce di merito unicamente quelli suindicati gli elementi a carico dell’imputata, deve pervenirsi in questa stessa sede a pronuncia assolutoria nei suoi confronti attesa la assoluta carenza di qualsiasi elemento fattuale dimostrativo di un apporto fornito dalla [omissis] al fatto di reato, sia sotto il profilo materiale che psicologico; ne discende quindi che la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, perché l’imputata non ha commesso il fatto.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA.