La Cassazione definisce la nozione di amministratore di fatto nei reati tributari

Segnalo la recente sentenza numero 34381/2022 – depositata il 16/09/2022, resa dalla sezione seconda penale, che ha affrontato l’importante tema giuridico degli indici probatori dai quali ricavare il giudice del merito può ricavare la qualità di amministratore di fatto nei reati tributari in capo all’indagato.

La sentenza in commento è di estremo interesse per coloro che si occupano del diritto penale dell’economia perché, prima di affermare il principio di diritto applicato al caso di specie,  la Suprema Corte fa il punto sui più recenti approdi giurisprudenziali in ordine alla definizione  di amministratore di fatto nei reati societari e reati fallimentari.

 

L’imputazione provvisoria e la fase cautelare

Dalla lettura della sentenza in commento di ricava che Il Tribunale di Milano accogliendo l’appello del PM disponeva l’applicazione all’indagato della misura cautelare degli arresti domiciliari per i  reati di cui agli artt. 512-bis cod. pen. e 8 D. Lgs. n. 74 del 2000 sussistendo gravi indizi di colpevolezza evidenziati dalle intercettazioni telefoniche.

Il ricorso per cassazione ed il principio di diritto.

Contro l’ordinanza applicativa della misura custodiale dell’indagato deducendo plurimi vizi di motivazione quanto alla ritenuta qualità di amministratore di fatto ed alla sussistenza di esigenze cautelari ritenute non attuali.

La Corte regolatrice ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Di seguito si riportano i passaggi tratti dal costrutto argomentativo della sentenza in commento di interesse per la presente nota:

Con specifico riferimento alla categoria dei reati tributari, nella quale rientrano quattro dei cinque reati contestati all’imputato, la giurisprudenza ha, infine, ritenuto che, ai fini dell’attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore “di fatto”, non occorre l’esercizio di “tutti” i poteri tipici dell’organo di gestione, ma è necessaria una significativa e continuativa attività gestoria, svolta cioè in modo non episodico od occasionale (Sez. 3, n. 22108 del 19/12/2014, dep. 2015, Berni, Rv. 264009).

Il collegio condivide i predetti orientamenti, cui intende dare continuità, evidenziando che, come emergente sia dalla disciplina legislativa riguardante specificamente i reati societari, sia dall’interpretazione giurisprudenziale in tema di reati fallimentari e tributari, ai fini dell’attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore di fatto occorre il ricorrere dei medesimi requisiti, ovvero essenzialmente l’esercizio, in modo continuativo e significativo, e non meramente episodico od occasionale, di tutti i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione, od anche soltanto di alcuni di essi; in tale ultimo caso, peraltro, spetterà ai giudici del merito valutare la pregnanza, ai fini dell’attribuzione della qualifica o della funzione, dei singoli poteri in concreto esercitati.

Va in proposito affermato il seguente principio di diritto: «Ai fini dell’attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore “di fatto” di una società, può essere valorizzato l’esercizio, in modo continuativo e significativo, e non meramente episodico od occasionale, di tutti i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione, od anche soltanto di alcuni di essi; in tale ultimo caso, peraltro, spetterà ai giudici del merito valutare la pregnanza, ai fini dell’attribuzione della qualifica o della funzione, dei singoli poteri in concreto esercitati”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA