La Cassazione annulla la sentenza di appello che non motiva adeguatamente sul concorso dell’extraneus nella bancarotta fraudolenta

Segnalo la sentenza numero 33901/2022 – depositata il 14/09/2022, resa dalla sezione quinta penale, che ha affrontato la questione giuridica del concorso dell’extraneus nel reato proprio di bancarotta fraudolenta, con particolare riferimento all’obbligo di motivazione che incombe sul giudice di merito che ritiene di affermarne la penale responsabilità.

 

Il capo di imputazione ed il doppio grado di merito.

Il Tribunale di Napoli condannava il ricorrente per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, aggravato per il danno di rilevante entità, in qualità di amministratore di una società di capitali cessionaria, in virtù di contratto di affitto, dell’azienda della altra società svolgente attività turistico alberghiera poi fallita.

Il contratto di affitto di azienda – secondo l’ipotesi accusatoria, sarebbe stato lo strumento utilizzato per distrarre dal patrimonio dell’azienda alcuni beni in danno del ceto creditorio.

La Corte di appello di Napoli riformava parzialmente la pronunzia di primo grado limitatamente alla durata delle pene accessorie di cui all’art. 216 ultimo comma legge fallimentare, confermandola nel resto.

Il ricorso per cassazione ed il principio di diritto.

Contro la sentenza resa dalla Corte distrettuale di Napoli interponeva ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, denunciando vizio di motivazione della sentenza impugnata per non avere fornito adeguata risposta ai motivi di appello con i quali  era stata contestata la responsabilità dell’appellante  (cessionario dell’azienda) che emergeva emergeva da una più attenta disamina della relazione ex art. 33 legge fallimentare e dall’esame dello stesso curatore che la aveva redatta escusso in sede dibattimentale.

La Corte regolatrice,, accertando, effettivamente, la carenza di motivazione della sentenza di appello sul punto,  ha annullato con rinvio la sentenza impugnata per nuovo giudizio:

Di seguito si riportano i passaggi tratti dal costrutto argomentativo della sentenza in commento di interesse per la presente nota:

“Si tratta di motivazione apparente in relazione alla censura mossa con i motivi di appello in ordine alla mancata analisi da parte del Tribunale del contributo probatorio fornito dal curatore fallimentare in sede dibattimentale, dalla relazione  ex art. 33 legge fallimentare e dalle successive integrazioni, nelle quali si era escluso il coinvolgimento del nell’attività di distrazione dei beni.

La Corte territoriale non ha valutato in alcun modo gli specifici elementi probatori indicati dalla difesa del né ha svolto la valutazione della sussistenza in capo all’imputato dell’elemento soggettivo del reato ascrittogli, ove si consideri il ruolo rivestito dallo stesso nella vicenda.

In proposito, va rammentato che, in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente extraneus nel reato proprio dell’amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a  quella dell’intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società, che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019 – dep. 04/02/2020- Rv. 278156; in senso conforme, n. 1706 del 2014 rv. 258950 – 01, n. 12414 del 2016 rv. 267059 – 01, n. 38731 del 2017 rv. 271123 – 01, n. 9299 del 2009 rv. 243162)”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA