L’assoluzione del medico con la formula piena perché il fatto non sussiste preclude l’azione di danno in sede civile contro la ASL.

Segnalo la sentenza numero 26811.2022 – pubblicata il 12/09/2022, resa dalla sezione terza civile della Suprema Corte che si è pronunciata sulla efficacia del giudicato penale assolutorio del medico  tratto a giudizio per omicidio colposo, rispetto all’azione di danno svolta dal danneggiato, già costituito parte civile, nei confronti della ASL – rimasta estranea al processo penale –  presso la quale operava il sanitario imputato.

Dalla lettura della sentenza in commento si ricava che in sede penale la sentenza assolutoria era stata pronunciata con la formula ampia perché il fatto non sussiste in quanto, pur ravvisandosi  in astratto un profilo di colpa a carico dell’imputato, difettava la prova del nesso causale tra la condotta oggetto di incriminazione e l’evento morte.

E’ importante porre attenzione alla circostanza che nell’ambito del processo penale la ASL presso la quale era in servizio il sanitario che aveva operato nei confronti del paziente non era stata citata come responsabile civile.

Successivamente, all’esito del giudizio assolutorio la moglie del paziente – già costituita parte civile, ritenendo che della decisione a lei sfavorevole resa dal giudice penale non potesse beneficiare la ASL per non avere partecipato al relativo processo, svolgeva azione di danno nei confronti dell’Azienda Sanitaria chiamata a rispondere contrattualmente del danno parentale subito per fatto e colpa dei propri dipendenti ex art. 1228 cod. civ.

Il Tribunale di Lucca rigettava la domanda.

La sentenza di primo grado veniva riformata in grado di appello dalla Corte territoriale di Firenze che condannava la ASL al risarcimento dei danni ed alle spese del doppio grado di merito.

Contro la sentenza resa dalla Corte distrettuale ricorreva per cassazione la ASL soccombente articolando plurimi motivi di ricorso.

Per quanto di interesse per il presente commento, con una articolazione difensiva, veniva denunziato vizio di legge della sentenza impugnata per non avere operato buon governo dei principi dettati dall’art. 652 c.p.p., in relazione all’art. 1306, secondo comma cod. civ. sostenendo che l’accertamento negativo in ordine al nesso causale, trattandosi di fatto oggettivo, era comunque opponibile all’attrice della causa civile.

La Corte legittimità sul punto ha accolto il ricorso con definitivo rigetto della domanda risarcitoria ed integrale compensazione delle spese tra le parti.

Di seguito si riporta il principio di diritto di interesse per la presente nota:

“Nella controversia civile di responsabilità sanitaria, promossa dal danneggiato al fine di ottenere la condanna della struttura sanitaria al risarcimento dei danni, a titolo di responsabilità contrattuale esclusivamente fondata sull’art. 1228 c.c. per il fatto colposo dei medici dei quali si sia avvalsa nell’adempimento della propria obbligazione di cura, la sentenza – pronunciata all’esito di dibattimento nel processo penale al quale abbia partecipato (o sia stata messo in condizione di parteciparvi) soltanto il danneggiato come parte civile e divenuta irrevocabile – che abbia assolto i medici con la formula “perché il fatto non sussiste”, in forza di accertamento effettivo sulla insussistenza del nesso causale tra la condotta degli stessi sanitari e l’evento iatrogeno in danno del paziente in relazione ai medesimi fatti oggetto del giudizio civile di danno, esplica, ai sensi dell’art. 652 c.p.p., piena efficacia di giudicato ostativo di un diverso accertamento di quegli stessi fatti ed è opponibile, ai sensi dell’art. 1306, secondo comma, c.c., dalla convenuta struttura sanitaria, debitrice solidale con i medici assolti in sede penale, all’attore danneggiato, ove l’eccezione sia stata tempestivamente sollevata in primo grado e successivamente coltivata”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA