Esclusa l’attenuante del danno tenue per la bancarotta patrimoniale anche se l’importo della distrazione è inferiore ad euro 20.000.

Segnalo la sentenza numero 43061.2022 – depositata il 14/11/2022, resa dalla sezione quinta penale della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del mancato riconoscimento del danno patrimoniale di speciale tenuità in una fattispecie nella quale la distrazione accertata nel processo risultava inferiore ad € 20.000.

Nel caso di specie, la Suprema Corte, ha ritenuto priva di pregio la censura difensiva elevata nei confronti della sentenza impugnata ritenendo che i Giudici territoriali, rispondendo allo specifico motivo di appello, avevano adeguatamente giustificato il diniego dell’attenuante prevista dall’art. 219 legge fallimentare, comma 3, legge fallimentare, mettendo in relazione l’ammanco dalla casse sociali con l’entità dell’attivo realizzato.   

 

Il capo di imputazione ed il doppio grado di merito.

La Corte di appello di Firenze confermava in punto di penale responsabilità la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Siena (resa all’esito di rito abbreviato) che aveva condannato i due imputati per i delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, in relazione ad una società di capitali dichiarata fallita.

In particolare, come ricostruito concordemente dai giudici nel doppio grado di merito, gli imputati tratti a giudizio, rispettivamente nella qualità di socio e amministratore unico di amministratore di amministratore di fatto della medesima società, erano stati condannati per aver tenuto i libri e le scritture contabili in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita, nonché per aver distratto dalle casse sociali la somma complessiva di euro 18.900,00.

Il ricorso per cassazione ed il principio di diritto.

Contro la sentenza resa dalla Corte distrettuale di Firenze proponeva ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, articolando plurimi motivi di impugnazione, uno dei quali impingente il tema della mancata concessione dell’attenuante di cui all’art.219 legge fallimentare, comma 3, legge fallimentare.

La Corte regolatrice ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Di seguito si riportano i passaggi tratti dal costrutto argomentativo della sentenza in commento di interesse per la presente nota:

“Premesso che, in tema di bancarotta fraudolenta, il giudizio relativo all’attenuante della particolare tenuità del danno patrimoniale, di cui all’art. 219, comma 3, legge fall., deve essere posto in relazione alla diminuzione globale che il comportamento del fallito ha provocato alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti (tra le altre, Sez. 5, n. 19981 del 1/4/2019, Rancati, Rv. 277243).

A tale principio si sono conformati i giudici di merito, ritenendo che la somma di € 18.900,00 – oggetto di distrazione – risultasse sicuramente significativa, anche in relazione all’attivo realizzato, che era di € 98.000,00.

Non risulta, dunque, affatto vero, come sostenuto dai ricorrenti, che i giudici di merito abbiano valutato l’entità del danno con riferimento al passivo fallimentare”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA