Se le scritture contabili non sono regolarmente tenute la condanna per la bancarotta fraudolenta documentale richiede il solo dolo generico.

Segnalo la sentenza numero 44679/2022 – depositata il 24.11.2022, resa dalla sezione quinta penale, che si è pronunciata sul tema della prova dell’elemento psicologico del reato che il giudice di merito deve acquisire nel giudizio penale per potere affermare la responsabilità dell’imputato tratto a giudizio per il reato di bancarotta fraudolenta documentale c.d. generica, che si configura quando risultano irregolarmente tenute le scritture ed i libri contabili.

La sentenza in commento si pone in linea con l’orientamento giurisprudenziale  – oramai consolidato – secondo il quale, per punire la condotta di infedeltà documentale, è sufficiente il solo dolo generico.

 

Il capo di imputazione ed il doppio grado di merito.

Nei confronti dell’imputato chiamato a rispondere dei reati a lui ascritti nella qualità di amministratore della società fallita, la Procura di Frosinone elevava imputazioni per i delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta fraudolenta documentale, oltre che per il reato di cui all’art.8 d.lgs. n.74/2000.

Il giudizio di primo grado veniva definito con sentenza di condanna emessa in esito al giudizio abbreviato dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Frosinone.

In grado di appello, la Corte territoriale di Roma, confermava la penale responsabilità del prevenuto per i reati fallimentari contestati, riducendo la pena in ragione dell’intervenuta prescrizione del reato tributario.

Il ricorso per cassazione ed il principio di diritto.

Contro la sentenza resa dalla Corte distrettuale di Roma interponeva ricorso per cassazione la difesa dell’imputato che articolava plurimi motivi di ricorso per  denunciare vizio di legge e di motivazione della sentenza impugnata.

Per quanto qui di interesse, con una articolazione difensiva, veniva censurato il capo di sentenza che aveva ritenuto provata la condotta di bancarotta fraudolenta documentale, senza indagare  la effettiva sussistenza in capo all’imputato del dolo specifico.

La Corte regolatrice ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Di seguito si riportano i passaggi tratti dal costrutto argomentativo della sentenza in commento di interesse per la presente nota:

“Quanto alla bancarotta documentale, la sentenza impugnata ha ricordato che il curatore aveva individuato il mancato aggiornamento del libro giornale, del libro dei beni ammortizzabili e del libro inventari, il che aveva determinato notevoli difficoltà nella ricostruzione della situazione economico- patrimoniale della società.

Tale condotta integra, pacificamente, la bancarotta documentale fraudolenta per irregolare tenuta delle scritture contabili, la cui modalità di tenuta lacunosa ed incompleta rende difficile o impossibile la ricostruzione dell’andamento economico dell’azienda.

Altrettanto pacificamente tale condotta – che ha ad oggetto la modalità di tenuta di scritture esistenti e verificate dagli organi fallimentari – è sorretta da dolo generico.

Tali elementi emergono chiaramente dalla motivazione della sentenza impugnata, con la conseguenza che i successivi passaggi motivazionali – sicuramente poco chiari – non influiscono affatto sulla tenuta argomentativa del provvedimento, il cui nucleo essenziale chiarisce inequivocabilmente la condotta apprezzata.

Peraltro, una volta accertata la condotta di bancarotta fraudolenta documentale sorretta dal dolo generico, diviene superfluo l’accertamento del dolo specifico richiesto per la condotta di sottrazione, distruzione o omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili, essendo le fattispecie alternative tra loro (Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi ed altro, Rv. 271753)”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA