Da rifare il giudizio di appello se la sentenza impugnata non ha motivato sulla restituzione della liquidità da parte dell’imputato prima del fallimento.

Segnalo la sentenza numero 44385.2022 – depositata il 22/11/2022, resa dalla sezione quinta penale della Corte di Cassazione, che ha esaminato una ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, in relazione alla quale la difesa ha sostenuto (e documentato) nel processo, che le somme oggetto di imputazione – perché distratte dalla casse sociali – sarebbero state restituite alla medesima società prima della dichiarazione di fallimento.

Nel caso di specie, la Suprema Corte, ha ritenuto fondato il motivo di ricorso con il quale veniva censurata la sentenza di secondo grado in quanto, secondo la prospettazione difensiva, la Corte territoriale, aveva omesso di motivare sullo specifico punto di censura articolato con uno dei motivi di appello.

La Corte regolatrice ha accolto il ricorso disponendo nuovo giudizio, per effetto dell’annullamento con rinvio.

Di seguito si riporta il passaggio dal costrutto argomentativo della sentenza in commento di interesse per la presente nota:

Ed invero, quanto prospetta il ricorrente in ordine alla ricorrenza della cd. bancarotta riparata non ha trovato compiuta risposta nella pronuncia impugnata nonostante trattasi di argomenti già indicati nell’atto di appello, né di essa aveva dato conto la pronuncia di primo grado………………………..

Si tratta quindi di verificare se tutte le somme inizialmente presenti sul conto della società fallita e prelevate in favore di terzi siano state reintegrate sui conti della medesima prima del fallimento, fermo restando che l’avvenuta estinzione del mutuo in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento esclude dal suo canto la configurabilità del delitto di distrazione patrimoniale contestato pure sotto il profilo della destinazione della somma mutuata in favore dì terzi.

E’ al riguardo il caso di rammentare che secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte la bancarotta “riparata” si configura, determinando l’insussistenza dell’elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un’attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell’impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, non rilevando, invece, il momento di manifestazione del dissesto come limite di efficacia della restituzione (cfr. tra tante, Sez. 5, n. 4790 del 20/10/2015 Ud. (dep. 05/02/2016) Rv. 266025 – 01).

S’impone pertanto un nuovo esame al riguardo, stante il rilevato vizio di motivazione riguardo alla sussistenza, o meno, dell’attività riparatoria”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA