Art.10 d.lgs. n.74/2000: la Cassazione torna a precisare come opera il diverso regime della decorrenza della prescrizione tra la condotta di occultamento e quella di distruzione delle scritture contabili.

Segnalo la sentenza numero 919/2023 depositata il 13/01/2023, resa dalla Suprema Corte – sezione terza penale che si è pronunciata sul tema del dies a quo della prescrizione nel reato tributario  di occultamento o distruzione di documenti contabili al fine di evasione.

Il Giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente, affermato la penale responsabilità dell’imputata, tratta a giudizio nella sua qualità di legale rappresentante di una società di capitali per il delitto previsto e punito dall’art. 10 d.lgs. n.74/2000. 

La Corte di legittimità, con la sentenza annotata, ha ritenuto manifestamente infondato il motivo di ricorso con il quale era stato denunciato vizio di legge della sentenza impugnata per non avere la Corte di appello omesso di dichiarare la maturata prescrizione. 

Di seguito viene riportato il passaggio della motivazione di interesse per il presente commento: 

“Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche richiamato dal Procuratore generale nella requisitoria scritta, la condotta del reato previsto dall’art. 10 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, può consistere sia nella distruzione che nell’occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con conseguenze diverse rispetto al momento consumativo, giacché la distruzione realizza un’ipotesi di reato istantaneo, che si consuma con la soppressione della documentazione, mentre l’occultamento -consistente nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori – costituisce un reato permanente, che si protrae sino al momento dell’accertamento fiscale, dal quale soltanto inizia a decorre il termine di prescrizione (Sez. 3, n. 14461 del 25/05/2016, Quaglia, Rv. 269898, Sez. 3, n. 38376 del 09/07/2015, Palermo, Rv. 264676; Sez. 3, n. 5974 del 05/12/2012, Rv. 254425; Sez. 3, n. 3055 del 14/11/2007, Allocca, Rv. 238612).

Peraltro, si è parimenti chiarito che l’imputato, per avvalersi della dedotta maturazione della prescrizione in conseguenza della qualificazione della condotta come distruttiva, deve dimostrare sia la circostanza che la documentazione contabile era stata distrutta, e non semplicemente occultata, sia l’epoca di tale distruzione (Sez. 3, n. 14461 del 25/05/2016, Quaglia, Rv. 269898).

Nel caso di specie, all’imputata era contestato, come si evince dal capo di imputazione, la condotta dell’occultamento “o comunque” della distruzione delle scritture contabili, sicché che detta contestazione concerne in via principale l’occultamento, reato permanente che, tenuto conto del dies a quo, individuato nella data di accertamento del 04/09/2013, data fissata dall’Agenzia delle Entrate per l’incontro con la ricorrente, che, peraltro, non si era presentata, ma che aveva assicurato la produzione delle scritture contabili, implicitamente ammettendone la attuale disponibilità, il reato non si è, a tutt’oggi, prescritto tenuto conto del disposto di cui all’art. 17 comma 1 bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (sì prescriverà al 04/09/2023)”.