La cessione del ramo di azienda senza corrispettivo integra sempre la bancarotta fraudolenta per distrazione.

Segnalo la sentenza di legittimità numero 509/2023 depositata il 10/01/2023, resa dalla Suprema Corte – sezione quinta penale, che si è pronunciata su una ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale  ed è tornata ad affrontare il tema giuridico della rilevanza penale della cessione del ramo di azienda prima della sentenza dichiarativa del fallimento (ora dichiarazione di insolvenza). 

Nel caso di specie l’imputato era stato rinviato a giudizio per rispondere del reato previsto e punito dall’art. 216, ultimo comma L.F.,  nella sua duplice qualità di amministratore di diritto prima e poi di fatto della medesima società per la cessione, senza alcuna contropartita, dell’unico ramo aziendale della fallita – costituito dal know-how, attrezzature, dipendenti e clientela –  ad altra società formalmente di proprietà delle figlie, ma a lui riconducibile.

I giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente, ritenuto di poter affermare la penale responsabilità del giudicabile in quanto, nel corso dell’istruttoria dibattimentale, non era emersa la prova dell’incasso del corrispettivo da parte della società cedente con conseguente depauperamento del patrimonio sociale dell’ente in danno del ceto creditorio.  

La difesa dell’imputato impugnava la sentenza resa dalla Corte territoriale di Bologna articolando plurimi motivi di ricorso per cassazione. 

La Corte di legittimità, con la sentenza annotata, ha dichiarato inammissibile il ricorso e sulla questione giuridica in disamina, ha ritenuto di dare continuità al principio di diritto che segue: 

“In ogni caso, ed a chiusura dell’analisi sin qui svolta, il Collegio ribadisce il principio secondo cui integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale la cessione di un ramo di azienda senza corrispettivo o con corrispettivo inferiore al valore reale; nè assume rilievo, al riguardo, il dettato dell’art. 2560, comma 2, cod. civ. in ordine alla responsabilità dell’acquirente rispetto ai pregressi debiti dell’azienda, costituendo tale garanzia un “post factum” della già consumata distrazione (Sez. 5, n. 34464 del 14/5/2018, Innocenti, Rv. 273644; Sez. 5, n. 17965 del 22/1/2013, Varacalli, Rv.255501).

E’ questo il nucleo centrale della decisione impugnata che è coerente con lo stabile orientamento secondo cui la cessione di un ramo d’azienda che renda non più possibile l’utile perseguimento dell’oggetto sociale senza garantire contestualmente il ripiano della situazione debitoria della società è senza dubbio una operazione distrattiva (cfr. tra le tante Sez. 5, n. 10778 del 10/01/2012, Petruzziello, Rv. 252008; Sez. 5, n. 24024 del 01/04/2015 Bellachioma, Rv. 263943; vedi anche Sez. 5, n. 44218 del 19/10/2021, Cannella, Rv. 282040)”.

By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.