La costituzione di un fondo patrimoniale finalizzato a paralizzare l’azione dell’Erario integra il reato di cui all’art.11 d.lgs. n.74/2000.

Segnalo sentenza n.19602/2023 depositata in data 10/05/2023, resa dalla Suprema Corte di Cassazione – sezione terza penale, che si è pronunciata sul tema giuridico del perimetro punitivo del delitto tributario di sottrazione fraudolenta dal pagamento delle imposte quando lo strumento utilizzato dal contribuente per evitare la riscossione coattiva del credito vantato dall’amministrazione finanziaria dello Stato, non è di per sé illecito, perché previsto dall’Ordinamento. 

Nel caso di specie, i giudici del doppio grado di merito, avevano, concordemente, affermato la penale responsabilità dell’imputato per il reato previsto e punito dall’art.11 d.lgs. n.74/2000 ascrittogli, per avere, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi dell’ammontare complessivo di euro 115.713,47, compiuto atti fraudolenti sui beni in comunione con la consorte in ovvero, idonei a sottrarli alle azioni erariali, prima costituendoli in fondo patrimoniale al fine di far fronte ai bisogni della famiglia, e successivamente,  donando al figlio alcuni cespiti. 

Contro la sentenza resa dalla Corte territoriale veniva interposto ricorso per cassazione dall’imputato per mezzo di plurimi motivi di ricorso per contestare l’affermazione di penale responsabilità. 

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso fissando il principio di diritto che segue in aderenza con lo stabile orientamento di legittimità formatosi intorno alla definizione di condotta fraudolenta: 

Quanto alla fraudolenza della condotta, questa è stata chiaramente evidenziata dai giudici di merito nella concatenazione di atti negoziali privi di reale giustificazione (la costituzione in fondo patrimoniale dei beni immobili del ricorrente e della consorte e la successiva donazione al figlio dell’immobile), se non, appunto, quella di sottrarre i beni che ne hanno costituito l’oggetto al soddisfacimento delle ragioni erariali, salvaguardando il patrimonio familiare, prima apponendovi un vincolo di destinazione e poi trasferendone a titolo gratuito una parte, senza alcuna giustificazione, al figlio, allo scopo dichiarato dal ricorrente medesimo di tutelare gli interessi del proprio figlio. 

Si tratta, chiaramente, di condotte fraudolente, ossia volte a sottrarre i beni al soddisfacimento delle ragioni erariali, o, comunque, a renderle più difficoltose, attraverso la realizzazione di più atti negoziali privi di giustificazione e che hanno avuto il solo effetto di apparentemente trasferire parte dei beni del ricorrente a un terzo, in assenza di apprezzabili ragioni economiche”.

By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.