L’incarico di tenuta della contabilità affidato ad un professionista non vale ad escludere la bancarotta semplice documentale.

Segnalo la sentenza numero 22630.2023 – depositata il 24/05/2023, resa dalla sezione quinta penale della Suprema Corte di Cassazione, che si è pronunciata sul tema della sussistenza dell’elemento psicologico del reato di bancarotta semplice documentale, nell’ipotesi in cui la tenuta della contabilità dell’impresa sia stata affidata dall’imprenditore a soggetti professionalmente competenti per adempiere agli obblighi fiscali. 

Nel caso di specie, i Giudici del doppio grado di merito, avevano, concordemente, affermato la penale responsabilità dell’amministratore di una s.n.c. per avere omesso di tenere il libro giornale e/o di annotarvi le operazioni gestionali, nonché di tenere il libro inventari e/o di redigere gli inventari annuali.

La difesa dell’imputato interponeva ricorso per cassazione contro la sentenza resa dalla Corte territoriale di Trento, sostenendo la assenza della componente soggettiva del reato atteso l’affidamento riposto dall’imputato sulla diligenza dei professionisti operanti presso la società di servizi cui aveva affidato la gestione della contabilità.

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso richiamando i principi di diritto già fissati per fattispecie analoghe. 

Di seguito si riportano i passaggi tratti dal costrutto argomentativo della sentenza in commento di interesse per la presente nota: 

“Parimenti, è approdo interpretativo largamente condiviso quello secondo il quale, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’imprenditore non è esente da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche, in quanto, non essendo egli esonerato dall’obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano stati trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell’impresa (Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, Rv. 280133). 

In proposito, è stato ulteriormente chiarito che la colpa dell’imprenditore non è esclusa dall’affidamento a soggetti estranei all’amministrazione dell’azienda della tenuta delle scritture e dei libri contabili, perché su di lui grava, oltre all’onere di un’oculata scelta del professionista incaricato e alla connessa eventuale ‘culpa in eligendo’, anche quella di controllarne l’operato (Sez. 5, n. 24297 del 11/03/2015, Rv. 265138; Sez. 5, n. 32586 del 10/07/2007, Rv. 237105).

Tanto premesso, è evidente la responsabilità dell’imputato, non rilevando, quale scusante, l’affidamento nella capacità professionale della società di elaborazione di dati contabili incaricata della tenuta delle scritture della [omissis]. 

Avuto riguardo ai dubbi nutriti, quanto alla correttezza dell’operato della legale rappresentante della società indicata (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata), invero, avrebbe dovuto approntare una più incisiva vigilanza sullo svolgimento dei compiti a questa delegati, informarsi accuratamente sulla corretta esplicazione degli stessi e se del caso sostituirla. 

Ciò non avendo fatto, egli, non solo si è chiaramente rappresentata la significativa possibilità che le scritture contabili della [omissis] non fossero tenute correttamente, ma ha anche aderito a tale irregolare tenuta nell’ipotesi in cu isi fosse verificata (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Rv. 261104)”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA