La predisposizione del modello organizzativo se non efficacemente attuato non salva l’Ente dalla condanna ex d.lgs. 231/2001 in caso di incidente sul lavoro.

Segnalo ed allego per eventuali approfondimenti la sentenza numero 22683/2023, depositata il 25/05/2023, resa dalla Suprema Corte di Cassazione – sezione quarta penale, che è tornata ad affrontare il tema della responsabilità amministrativa dell’Ente che, nonostante abbia prodotto nel corso del processo il modello organizzativo adottato prima dell’incidente, secondo la valutazione concorde dei giudici di merito, non lo ha efficacemente attuato per prevenire l’incidente sul lavoro.

Nel caso di specie, la società ricorrente, secondo la concorde valutazione dei Giudici di merito, era stata giudicata colpevole e condannata a pagare la sanzione  amministrativa comminata (pari a 50 quote del valore di € 300,00 ciascuna) ritenuta di giustizia per le lesioni riportate da un operaio addetto dall’impresa ad eseguire da solo una operazione di montaggio di un elemento meccanico che, viceversa, per essere eseguita in sicurezza, avrebbe richiesto la collaborazione di un’altra persona. 

Per il medesimo fatto la stessa Autorità giudiziaria aveva inflitto al legale rappresentante della società la sanzione penale ritenuta equa in relazione al disvalore del fatto di reato (lesioni personali aggravate). 

 La Corte di legittimità, con la sentenza annotata, sulla questione giuridica della efficace attuazione del modello organizzativo ha statuito quanto segue:   

Quanto alla doglianza relativa all’omessa verifica sulla adozione e sulla idoneità del modello organizzativo, la Corte giuliana evidenzia poi che il modello organizzativo adottato da [omissis] ed acquisito in corso di istruttoria non era stato efficacemente attuato, come richiesto dall’art. 6 co. 1 lett. a) del D.Igs. 231/2001.

 Ciò in quanto, pur essendosi provveduto all’analisi delle macro-attività sensibili ex art 25-septies, manca la previsione di una costante attività di monitoraggio sulle misure prevenzionistiche approntate in azienda e di adeguamento della specifica procedura lavorativa ai rischi propri dell’attività dei montatori”.

By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.