Nel reato di omesso versamento l’imputato può dimostrare che l’evasione è sotto la soglia di punibilità solo se fornisce prova certa dei costi non contabilizzati

Segnalo la sentenza numero 24354/2023 – depositata il 07/06/2023, resa dalla Suprema Corte di Cassazione – sezione terza penale, che è tornata ad affrontato il tema giuridico della possibilità da parte dell’imputato di difendersi utilmente nel giudizio penale dal reato previsto e punito dall’art.5 d.lgs. n.74/2000 riducendo la base imponibile per effetto dei costi non contabilizzati dagli Uffici accertatori (Agenzia delle Entrate – Guardia di Finanza)

Il Collegio del diritto, dando continuità allo stabile orientamento di legittimità che onera la difesa di fornire rigorosa prova a discarico dei costi non considerati e potenzialmente in grado di ricondurre l’imposta evasa sotto la soglia di punibilità, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per cassazione, fissando il principio di diritto che segue:

“…..Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. 

La sentenza impugnata rileva che mai l’imputato ha indicato quali sarebbero i costi da dedurre, che, all’esito della loro valutazione, non  farebbero superare la soglia di punibilità. 

Infatti, i costi non contabilizzati possono essere valutati solo in presenza di specifiche allegazioni fattuali: “In tema di reati tributari, al fine di determinare l’ammontare della imposta evasa, il giudice deve operare una verifica che, pur non potendo prescindere dai criteri di accertamento dell’imponibile stabiliti dalla legislazione fiscale, subisce le limitazioni che derivano dalla diversa finalità dell’accertamento penale e dalle regole che lo governano, con la conseguenza che i costi deducibili non contabilizzati vanno considerati solo in presenza, quanto meno, di allegazioni fattuali da cui desumere la certezza o comunque il ragionevole dubbio della loro esistenza. (Fattispecie relativa a bancarotta cd. fiscale, in cui la Corte ha respinto l’eccezione difensiva di inesatta determinazione dei debiti tributari causativi del dissesto, dovuta alla mancata valutazione dei costi deducibili, per essere gli stessi non ricostruibili a causa dell’omessa tenuta delle scritture contabili e dell’assenza di ulteriori elementi dimostrativi dei relativi esborsi” (Sez. 5 – , Sentenza n. 40412 del 13/06/2019 Ud. (dep. 02/10/2019 ) Rv. 277120 – 01)”.

By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.