Per evitare la bancarotta documentale l’amministratore deve consegnare al curatore l’intera documentazione contabile della società fallita anche in assenza di specifica richiesta.

Segnalo la sentenza numero 47357/2023 – depositata il 27/11/2023 (udienza pubblica 17.10.2023), resa dalla Corte di cassazione – quinta sezione penale, che ha affrontato il tema giuridico degli obblighi giuridici  di collaborazione con gli organi della procedura concorsuale posti a carico dell’amministratore della società fallita la cui violazione è sanzionale ai sensi dell’art. 216 legge fallimentare a titolo di bancarotta fraudolenta documentale.

Per quanto di interesse per la presente nota  si evidenzia che la difesa dell’imputato – ritenuto secondo la concorde valutazione dei giudici di merito responsabile rei reati fallimentari a lui ascritti quale  effettivo dominus della società fallita – con il ricorso di legittimità aveva sostenuto che sul giudicabile non incombeva l’obbligo di consegnare alla curatela l’intera documentazione contabile della persona giuridica in assenza di specifica richiesta da parte dell’organo fallimentare.

Da qui l’insussistenza della condotta omissiva integrante la bancarotta fraudolenta documentale ritenuta in sentenza.

La Suprema corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha ritenuto destituita di fondamento la superiore tesi difensiva fissando il principio di diritto che segue:

“Del tutto irrilevante, poi, è la circostanza che tale documentazione non fosse stata richiesta dal curatore.

L’imprenditore dichiarato fallito, infatti, ha lo specifico obbligo di consegnare al curatore tutte le scritture contabili inerenti all’impresa e ogni ulteriore documentazione da lui richiesta (art. 86 I. fall., oggi 194 CCI).

Un obbligo che si pone come adempimento ulteriore e differente rispetto a quello indicato nel decreto di convocazione (art. 15 I. fall., oggi 41 CCI) e, successivamente, nella sentenza dichiarativa del fallimento ;art. 16 I. fall., oggi 49 CCI).

Questi ultimi, diversamente caratterizzati per l’oggetto (i soli bilanci o le complessive scritture contabili) e per la funzione (verifica e controllo della sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi di fallibilità, art. 15; iniziale controllo della consistenza statica e dinamica dell’impresa in quanto strumentale ai primi improcrastinabili adempimenti del curatore) attengono alla sola documentazione relativa agli ultimi tre anni di vita dell’impresa.

Mentre la “consegna” di cui all’art. 86 avviene nelle mani del curatore e riguarda tutta la documentazione contabile della quale è obbligatoria la conservazione (e, quindi, degli ultimi dieci anni di attività: art. 2220 cod. civ.).

Tale ultima previsione, in particolare, è finalizzata alla necessaria ricostruzione della consistenza patrimoniale dell’impresa, nelle sue componenti attive e passive, statiche e dinamiche, quale attività prodromica alle parallele fasi di accertamento della consistenza attiva e passiva e successiva liquidazione. Attività che, all’evidenza, presuppongono una completa ed attendibile ricostruzione della documentazione contabile (ed extracontabile) e che trovano il loro prius logico nelle disposizioni normative contenute nell’art. 2214 cod. civ. e, sotto il profilo tributario e fiscale, nelle norme riportate nel D.P.R. 600/73.

Che tale obbligo (quello della consegna di tutta la documentazione contabile) discenda direttamente dalla legge e prescinda da una specifica richiesta formulata dal curatore è logica conseguenza della necessaria strumentalità, nei termini evidenziati, della documentazione stessa rispetto alle ineludibili attività di accertamento e liquidazione strutturalmente connesse alla procedura fallimentare.

In tal senso, infatti, l’inciso contenuto nel richiamato art. 86 (alla richiesta del curatore) si riferisce, esplicitamente, alla sola documentazione ulteriore e diversa rispetto a quella strictu sensu contabile, ove ritenuta necessaria dagli organi fallimentari.”.

By Claudio Ramelli© riproduzione riservata.