Nessuna bancarotta documentale per i soci della snc che pur ricoprendo la carica gestoria non hanno possibilità di verificare la regolare tenuta delle scritture contabili.

Segnalo ed allego la sentenza numero 01152/2024 – depositata il 10/01/2024, resa dalla Corte di cassazione – sezione quinta penale che, decidendo su una fattispecie di bancarotta documentale, si è pronunciata sul tema giuridico della responsabilità che può assumere il socio – amministratore di una società di persone cui viene impedito di accedere alla documentazione contabile dell’impresa.    

Nel caso di specie i giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente, ritenuto gli imputati rinviati a giudizio nella loro qualità di soci di una società in nome collettivo, responsabili del delitto di bancarotta documentale, originariamente contestata e ritenuta dal Giudice di primo grado come fraudolenta ed in grado di appello riqualificata come semplice.

Dalla lettura della sentenza in commento si ricava che nel corso del dibattimento gli imputati avevano dimostrato che i prevenuti erano stati totalmente estromessi dalla gestione dell’attività di impresa e dagli adempimenti anche di carattere formale da un terzo socio giudicato e separatamente e condannato.

La difesa dei prevenuti interponeva ricorso per cassazione contro la sentenza resa in grado di appello sostenendo che dalla mera assunzione della carica gestoria che compete al socio illimitatamente responsabile della snc non poteva ricavarsi l’effettività del potere di controllo delle scritture contabili.  

Il Collegio del diritto, facendo applicazione di principi già affermati nella dominante giurisprudenza di legittimità, ha accolto il ricorso annullando senza rinvio la sentenza impugnata con assoluzione degli imputati per non aver commesso il fatto, dando continuità al principio di diritto secondo il quale, la responsabilità penale dell’amministratore, non può discendere solo dalla carica ricoperta al momento della consumazione del reato, ma presuppone la concreta possibilità da parte del giudicabile di aver potuto verificare la regolare tenuta delle scritture contabili, preclusa nel caso scrutinato.   

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA