La vendita di immobili gravati da mutuo configura la bancarotta distrattiva se non vi è prova dell’incasso del corrispettivo e della liberazione dal debito ipotecario.

Segnalo la  sentenza numero 1511/2024 – depositata il 12/01/2024, resa dalla sezione quinta penale, che si è pronunciata sulla sussistenza o meno del reato di bancarotta patrimoniale per distrazione, nel caso di specie contestato per la vendita di un bene immobile gravato da mutuo da parte della fallita ad altra società. 

La sentenza in commento, nel rigettare l’impugnazione di legittimità, ha ritenuto che i Giudici del doppio grado di merito avevano operato buon governo dei principi giurisprudenziali sedimentati intorno alla condotta materiale che integra la bancarotta distrattiva.

Invero, secondo la Suprema corte, quando vi è alienazione di un bene facente parte del patrimonio sociale dell’impresa senza la prova della ricezione del  corrispettivo e della  liberazione dell’alienante dalle obbligazioni nascenti dal mutuo concesso il fatto rientra nel raggio applicativo del reato p. e p. dall’art. 216 L.F.

Di seguito si riportano i passaggi della motivazione della sentenza in commento di interesse per la presente nota: 

Occorre premettere che nella vicenda per cui è processo l’accollo del mutuo da parte dell’acquirente dell’immobile aveva una rilevanza solo interna e non era liberatorio per la società fallita.

Orbene, come questa Corte ha già affermato, con un principio che il collegio intende ribadire, è idonea ad integrare un’ipotesi di bancarotta per distrazione la cessione di beni gravati da ipoteca senza corrispettivo in denaro,  ma  solo mediante accollo cumulativo da parte dell’acquirente del mutuo concesso per l’acquisto degli stessi, accollo che non libera il debitore (Sez. 5,  n. 20807 del 05/03/2018, Esposito e altri, Rv. 27303  01).

E’ dunque privo di rilievo, o, rectius, distonico il riferimento alla regola per la quale le garanzie reali, come l’ipoteca, seguono il bene a  prescindere dal soggetto che ne divenga successivamente proprietario, atteso che il bene non era più, nel caso in esame, nella disponibilità della società fallita  che,  tuttavia, restava obbligata  nei confronti dell’istituto di credito”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA