La Bancarotta fraudolenta per effetto di false comunicazioni sociali presuppone la prova dell’esposizione in bilancio di dati obiettivamente contrari al vero.
Segnalo la sentenza numero 1148/2024 consultabile per esteso − depositata il 10/01/2024, resa dalla Suprema Corte – sezione quinta penale, che si è pronunciata sul tema giuridico della sussistenza della condotta materiale del delitto di bancarotta patrimoniale quando la contestazione penale si fonda sulla infedele esposizione in bilancio della situazione finanziaria della società per crediti vantati verso terzi.
Nel caso di specie i giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente, affermato la penale responsabilità degli imputati, rinviati a giudizio nella loro qualità di componenti del consiglio di amministrazione della società fallita, per averne cagionato il dissesto occultando le perdite non svalutando i crediti inesigibili, come imposto dall’art. 2426, n. 8, cod. civ..
La Suprema corte ha annullato la sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione ritenendo, seppure con giudizio incidentale concernente la valutazione di ammissibilità del ricorso, fondata la doglianza relativa alla mancanza di prova certa circa la falsità della posta in bilancio relativa ai crediti vantati dall’impresa collettiva.
Invero, secondo i giudici di legittimità, nonostante nel corso del dibattimento fossero stata accertata l’assenza di tentativi di recupero dei crediti appostati che, deponeva, in senso favorevole all’ipotesi accusatoria fondata sulla inesigibilità del crediti, tali elementi non sono stati considerati sufficienti per sostanziare il giudizio di falsità della voce di bilancio, considerati anche gli esiti della consulenza tecnica indotta dalla difesa dei giudicabili.
Secondo la Corte, infatti, sarebbe stato necessario da parte dei giudici del doppio grado di merito, individuare i criteri di valutazione contabile ritenuti applicabili e rilevanti nel caso in disamina, specificando, poi, in che modo l’omissione di questi ultimi avesse concretamente inciso sulla determinazione del valore, non esattamente individuabile facendo applicazione della norma codicistica (art. 2426, n. 8, cod. civ.) che si riferisce al presumibile prezzo di realizzo e del principio contabile n. 15 elaborato dall’Organismo Italiano di Contabilità.
By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.