Non integra il reato di interferenza illecita nella vita privata l’installazione nell’autovettura della ex moglie di un dispositivo per captare le conversazioni.

Segnalo la sentenza numero 3446/2024  – depositata il 29/01/2024, resa dalla Suprema Corte – sezione quinta penale, che si è pronunciata sul tema giuridico della sussistenza del reato di interferenza illecita nella vita privata nell’ipotesi in cui il dispositivo elettronico di captazione delle altrui  conversazioni viene installato all’interno di un’autovettura.

Nel caso in disamina era stato contestato all’imputato e ritenuto provato dal primo giudice il delitto previsto e punito dall’art. 615 bis cod. pen. per avere, il giudicabile, installato ad insaputa della ex moglie un dispositivo GPS dotato di microfono per mezzo del quale l’autore del fatto era venuto a conoscenza di conversazioni private avvenute all’interno dell’abitacolo.

La Corte territoriale, in accoglimento dell’appello, aveva assolto l’imputato con formula piena e revoca delle statuizioni civili, non ritenendo l’autovettura annoverabile tra i luoghi  di privata dimora. 

La persona offesa costituitasi parte civile interponeva ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza assolutoria con rimessione del processo al giudice civile competente per grado.

La Suprema Corte ha rigettato il  ricorso affermando il principio di diritto che segue in linea  con precedenti arresti giurisprudenziali: 

L’abitacolo di un’autovettura, in quanto spazio destinato naturalmente al trasporto dell’uomo o al trasferimento di oggetti da un posto all’altro e non ad abitazione, non può essere considerato luogo di privata dimora, salvo che, a differenza di quanto dedotto nel caso in esame e desumibile dal contenuto del provvedimento impugnato, esso, sin dallorigine, sia strutturato (e venga di fatto utilizzato) come tale, oppure sia destinato, in difformità dalla sua naturale funzione, ad uso di privata abitazione (cfr. Se:z. 1, n. 3363 del 18/10/2000, Galli, Rv. 218042; Sez. 6, n. 5934 del 19/02/1981, Semitaio, Rv. 149373).

Con specifico riferimento alla fattispecie di cui a ll’art. 615-bis cod. pen., questa Corte, in relazione a un fatto analogo a quello contestato, ha già affermato un principio pienamente condiviso da questo collegio, secondo il quale «non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis cod. pen.) la condotta di colui che installi nell’auto di un soggetto (nella specie ex fidanzata) un telefono cellulare, con suoneria disattivata e con impostata la funzione di risposta automatica, in modo da consentire la ripresa sonora di quanto accada nella predetta auto, in quanto, oggetto della tutela di cui all’art. 615-bis è la riservatezza della persona in rapporto ai luoghi indicati nell’art. 614 cod. pen. richiamato dall’art. 615-bis tra i quali non rientra l’autovettura che si trovi sulla pubblica via» (Sez. 5, n. 28251 del 06/03/2009, Pagano, Rv. 244196)”.

By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.