E’ amministratore di fatto e risponde di bancarotta fraudolenta per distrazione il soggetto che compie atti negoziali nell’interesse dell’Ente in forza di plurime procure speciali.

Segnalo la sentenza numero 4816/2024  – depositata il 02/02/2024, resa dalla Suprema Corte – sezione quinta penale che è tornata ad affrontare il tema giuridico, spesso ricorrente nel diritto penale di impresa,  degli indici probatori che il giudice di merito può valorizzare per ricavare la qualità di amministratore di fatto in capo ad un soggetto – diverso dall’amministratore di diritto – che agisce in nome e per conto della persona giuridica.

Nel caso in disamina era stato contestato all’imputato e ritenuto provato dai giudici del doppio grado di merito, il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione connessa alla vendita di immobili già facenti parte del patrimonio sociale della società fallita. 

Il giudicabile è stato ritenuto responsabile del delitto fallimentare a lui ascritto in quanto aveva alienato i beni in forza di plurime procure speciali – che globalmente considerate equivalevano al conferimento di una procura generale – facendo confluire il prezzo della vendita in  altra società di proprietà della moglie così depauperando il patrimonio sociale della persona giuridica cagionandone lo stato di insolvenza.

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso fissando il principio di diritto che segue che dà ulteriore continuità all’orientamento seguito dalla dominante giurisprudenza di legittimità: 

In   particolare,   alla   giurisprudenza    di   legittimità    non   è   estranea l’affermazione del principio, secondo cui la prova della qualifica di amministratore di fatto può trarsi anche dal conferimento di una procura generale “ad negotia”, quando questa, per l’epoca del suo conferimento e per il suo oggetto, concernente l’attribuzione  di autonomi e ampi poteri, sia sintomatica della esistenza del potere di esercitare attività gestoria in modo non episodico o occasionale ovvero sia seguita dall’attivazione dei poteri conferiti con la procura stessa (cfr. Sez. 5, n. 2793 del 22/10/ 2014, Rv. 262630; Sez. 5, n. 4865 del 25/ 11/ 2021, Rv.282775). 

Nel  caso  in  esame  le  singole  procure  conferite al [omissis] globalmente considerate, vanno valutate alla stregua di una procura generale, perché hanno consentito all’imputato, come già detto, di operare sull’intero patrimonio della società fallita, non a caso operante nel settore immobiliare, e di disporne liberamente, come in effetti è avvenuto”.

By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.