E’ sempre reato registrare video e audio dei conviventi all’interno della propria abitazione se è assente l’autore del fatto.

Segnalo la sentenza numero 4840/2024  – depositata il 02/02/2024, resa dalla Suprema Corte – sezione quinta penale – che ha affrontato il tema giuridico della sussistenza del reato di interferenze illecite nella vita privata quando l’agente che ha predisposto gli strumenti di captazione audio/video dei conviventi  è assente al momento delle registrazioni. 

Nel caso in disamina il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo di un impianto di registrazione di immagini installato nell’abitazione dall’indagato costituito da tre mini telecamere  inserite nel sistema di allarme e da una centralina di registrazione, mediante il quale erano state tratte immagini della vita privata della convivente e dei figli, in assenza dell’indagato coabitante, così, pertanto, configurandosi, secondo i giudici della cautela reale, il fumus del delitto di cui all’art. 615 bis cod. pen. in tema di “interferenze illecite nella vita privata”. 

La difesa dell’indagato interponeva ricorso per cassazione contro l’ordinanza di rigetto della richiesta di riesame deducendo l’insussistenza del reato in provvisoria contestazione difettandone gli elementi costitutivi.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso fissando il principio di diritto che segue in linea con precedenti arresti giurisprudenziali:  

La questione che si è posta – e che si pone nell’odierno giudizio  cautelare è se possa configurarsi il reato nei confronti di chi abbia libero accesso al domicilio all’interno del quale erano avvenute le riprese, in quanto convivente, a qualsiasi titolo, con la persona offesa i cui atti di vita privata erano stati registrati.

Così delimitata la questione, appare evidente come questa Corte abbia costantemente ritenuto che non sia consentita, neppure al convivente, la registrazione di immagini di vita privata altrui, quando lo stesso non ne sia stato parte, posto che, solo in tale ultima evenienza l’atto di vita privata appartiene anche a chi l’abbia registrato (non diversamente, peraltro, dalla registrazione di comunicazioni di cui chi registra sia uno degli interlocutori: vd. Sez. U, n. 36747 del 28/05/2003, Torcasio, Rv. 225466 ove si precisa che la registrazione fonografica di conversazioni o comunicazioni realizzata, anche clandestinamente, da soggetto partecipe di dette comunicazioni, o comunque autorizzato ad assistervi, costituisce prova documentale, e quindi pienamente utilizzabile, del fatto; un orientamento confermato da ultimo Sez. 2, n. 40148 del 06/07/2022, Acanfora, Rv. 283977)”.

By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.