E’ da annullare la condanna di bancarotta per dissipazione se alla cessione di beni della fallita è corrisposto un adeguato corrispettivo di denaro.
Segnalo la sentenza numero 5958/2024 − depositata il 09/02/2024, resa dalla Suprema Corte – sezione quinta penale, che si è pronunciata sul tema giuridico della valenza dissipativa dell’operato dell’amministratore della società fallita in presenza di cessione di beni già facenti parte del patrimonio sociale dell’impresa collettiva decotta.
Nel caso di specie i giudici del doppio grado di merito avevano, concordemente, affermato la penale responsabilità dell’imputato, rinviato a giudizio nella sua qualità di amministratore della società fallita per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per aver dissipato le rimanenze di magazzino e gli acquisti, che venivano ceduti ad altra società, costituita dai figli, al prezzo di costo, con conseguenti guadagni irrisori.
Con il ricorso per cassazione venivano articolati plurimi vizi di legittimità uno dei quali ha censurato la ritenuta sussistenza della condotta materiale del delitto fallimentare.
Secondo la difesa, infatti, era la stessa formulazione del capo d’imputazione (poi corroborata dalla prova assunta in dibattimento) a riconoscere pacificamente il pagamento del corrispettivo della vendita in favore della nuova società e il parallelo, seppur limitato, guadagno; e tanto, all’evidenza, avrebbe impedito di configurare l’elemento oggettivo del reato oggetto di contestazione che presuppone il depauperamento del patrimonio sociale
La Suprema Corte ha accolto il ricorso annullando con rinvio la sentenza impugnata e, per quanto di interesse per la presente nota, ha affermato il principio di diritto che segue:
“…….. La circostanza per cui il corrispettivo della cessione sia stato interamente corrisposto non è revocata in dubbio. Cosicché, all’esito dell’operazione, l’attivo patrimoniale rappresentato dalle merci di magazzino e dai beni ceduti risulta, in concreto, sostituito con il relativo prezzo (in astratto maggiormente idoneo a garantire la soddisfazione delle pretese creditorie).
Parallelamente, per come esplicitamente riconosciuto nella sentenza impugnata, l’operazione è stata spiegata in ragione delle difficoltà connesse allo stato in cui versava la società (priva di DURC) di accedere al mercato ordinario e alla conseguente necessità di liquidare la merce, intrinsecamente deperibile (seppur in tempi non immediati, trattandosi di pesce surgelato o essiccato).
Cosicché, non si può ipotizzare alcuna distrazione (essendo la garanzia patrimoniale rimasta intatta, seppur modificata nella sua qualità, peraltro in termini più favorevoli per i creditori), né alcuna dissipazione del patrimonio societario (non essendosi trattato di un’operazione stravagante, priva di giustificazione economica o, comunque, depauperativa del patrimonio societario).
Viceversa, si è trattato di un’operazione economica che, rientrando nelle libere scelte imprenditoriali, rimane oggettivamente insindacabile, anche nella scelta del soggetto cessionario, del tutto estranea (nonostante la costituzione, ad hoc, di una nuova struttura societaria) al pur invocato fenomeno della bad company/ new company . Operazione che, logicamente, presuppone il trasferimento in favore della beneficiaria di tutti gli elementi attivi della società in dissesto, che rimasta priva di mezzi, di dipendenti e dell’avviamento e dell’intero passivo fino a quel momento accumulato, è nell’impossibilità di proseguire l’attività. Laddove, in concreto, si è assistito solo ad una liquidazione dell’attivo con regolare incasso del corrispettivo, la cui determinazione (in termini oggettivamente inferiori rispetto al passato) appare ampiamente giustificata dalle ragioni economiche prospettate dalla difesa.
Si impone, quindi, l’annullamento della sentenza impugnata, in relazione a tale capo d’imputazione, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo, affinché gli evidenziati vizi motivazionali vengano sanati ed evidenziati i profili che rendono la descritta operazione distrattiva”.
By Claudio Ramelli © RIPRODUZIONE RISERVATA.