Reati tributari: il sequestro preventivo dell’autovettura e della liquidità dell’indagato è legittimo solo se viene motivata l’urgenza cautelare anticipatoria della confisca.

Segnalo la sentenza numero 6000/2024 – depositata il 12/02/2024, resa dalla sezione terza penale della Suprema Corte di cassazione, che è tornata a pronunciarsi sulla questione giuridica della indefettibile necessità da parte del giudice che emette il sequestro preventivo di motivare, seppure in modo conciso, le ragioni che giustificano l’anticipazione  del vincolo di indisponibilità dei beni rispetto al momento in cui verrà accertata la responsabilità nella competente sede processuale con conseguente disposizione della confisca del profitto del reato tributario obbligatoria per i delitti previsti e puniti dal d.lgs. n.74/2000.     

Nel caso in disamina il Tribunale per il riesame aveva confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip in sede per il reato di indebita compensazione, eseguito per equivalente (in difetto di capienza del patrimonio sociale dell’ente) sui beni dell’indagato, nonostante la difesa avesse eccepito che parte della liquidità rivenuta sul conto corrente fosse riferibile alla  retribuzione da  svincolare per poter disporre dei necessari mezzi di sussistenza, instando, altresì, per ottenere l’uso dell’autovettura in sequestro acquistata a rate indispensabile per poter trasportare il genitore invalido 

La Suprema Corte ha accolto il ricorso annullando con rinvio l’ordinanza del Tribunale cautelare perché priva di specifica motivazione in ordine al rigetto delle superiori richieste difensive fissando il principio di diritto che segue: 

Si osserva, sempre in via preliminare, che, con specifico riferimento all’onere motivazionale del sequestro preventivo funzionale alla confisca, le Sezioni Unite hanno stabilito il principio secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di beni ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio”, sicché la motivazione del provvedimento di sequestro di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., non può risolversi nel dare atto della confiscabilità della cosa, in quanto tale caratteristica sarebbe di per sé indice di pericolosità oggettiva del bene. 

Le Sezioni Unite hanno quindi ripudiato quell’opzione riduttiva che si accontentava di una motivazione confinata nella mera individuazione della confiscabilità del bene, in quanto essa sortirebbe gravi ripercussioni sul piano dei principi costituzionali e, in particolare sul principio di presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 27, secondo comma, Cost. e di cui all’art.6, par. 2, CEDU. 

Pertanto, in sintesi, si evidenzia la necessità che il provvedimento cautelare non prescinda da una concreta prognosi in ordine alla conseguibilità della misura ablativa finale, precisando che proprio l’esigenza anticipatoria della confisca funge da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che devono tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio (Sez. U, n.36959 del 24/07/ 2021, Ellade)”.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA